Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2019.
Art. 13
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. Al fine di intervenire con urgenza per evenienze straordinarie, anche per motivi umanitari, è istituito presso la Presidenza della Regione un fondo, nel limite annuo di 15 mila euro, cui fanno carico le spese a favore di soggetti incorsi in eventi o situazioni di natura eccezionale ovvero di soggetti che versano in condizioni di particolare difficoltà o gravità.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato, in deroga al titolo secondo della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a disporre con proprio atto, di propria iniziativa, la spesa relativa agli interventi previsti dal fondo di cui al comma 1 e il Capo di Gabinetto della Regione ad assumere i conseguenti atti di impegno e di liquidazione.
3. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di gestione del fondo.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.
7. Per la finalità prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/1999, come modificato dal comma 6, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 234.000 euro, suddivisa in ragione di 78.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui all'articolo 4, comma 27.
9. Il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le Autonomie locali di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), è posto in liquidazione a decorrere dall'1 gennaio 2019.
10. L'organo gestore di cui all'articolo 28, comma 9, della legge regionale 13/2014 provvede alla liquidazione del Fondo entro il 30 giugno 2019. A tal fine:
a) in deroga all'articolo 28, comma 4, della legge regionale 13/2014, liquida e paga in via anticipata, in un'unica soluzione, i contributi agli investimenti in favore degli enti locali impegnati a valere sulla contabilità del Fondo, non ancora pagati;
b) dopo aver effettuato i pagamenti di cui alla lettera a) riversa al bilancio della Regione la giacenza di cassa residua.
11. Fatti salvi i poteri attribuiti all'organo gestore dal comma 10, l'adozione degli atti del procedimento contributivo a valere sul Fondo di cui al comma 9 spetta agli uffici regionali competenti per materia.
13.
È abrogato l'articolo 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), nonché, a decorrere dal giorno successivo a quello della deliberazione di cui al comma 12, l'articolo 28 della legge regionale 13/2014.

14. Le entrate previste dal comma 10, lettera b), affluiscono, relativamente alle entrate di parte corrente, al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) e, relativamente alle entrate in conto capitale, al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.
16.
Al fine di consentire la realizzazione dell'attività programmata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per il tramite dell'Ufficio stralcio di cui all'articolo 9 quater della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), l'importo di 10.537 euro a integrazione delle risorse versate dalla Provincia di Udine relativamente al periodo della propria partecipazione associativa e a completamento dell'ultima quota annuale prevista.

17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 10.537 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.
18. È rimesso il debito residuo del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo avente ad oggetto il rimborso del capitale anticipato ai sensi dell'articolo 14, comma 60 bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché il pagamento degli interessi accessori.
19. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 3.171.232,88 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.
20. Qualora i rapporti contrattuali nella titolarità dei quali la Regione sia subentrata a seguito delle procedure di cui all'articolo 11, commi 8 e 9, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), assumendone a proprio carico l'ammortamento, prevedano, alla data del subentro stesso, un residuo da erogare e riguardino opere la cui realizzazione sia di competenza di enti diversi dalla Regione, sono trasferite ai predetti enti le risorse necessarie alla realizzazione delle opere in questione, nel limite massimo del residuo stesso.
21. In relazione ai residui da erogare di cui al comma 20 afferenti a mutui in materia di edilizia scolastica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale la somma di 5.044.732,44 euro per interventi di manutenzione straordinaria di edifici scolastici.
22. In relazione ai residui da erogare di cui al comma 20 afferenti al mutuo per la realizzazione del progetto di riqualificazione paesaggistica, urbanistica e architettonica delle aree verdi del Quartiere fieristico di Udine da adibire a Orto botanico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Martignacco sino all'importo massimo di 84.465,67 euro per il completamento dell'intervento in questione.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 5.044.732,44 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui al comma 10.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 84.465,67 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui al comma 10.
26. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 29.
27. Nelle more dell'approvazione di una nuova disciplina organica in materia di cooperazione e al fine di intervenire con misure indennitarie a favore di soci e prestatori di società cooperative che hanno subìto un pregiudizio economico in esito ad azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali di gestione o controllo, viene accantonato a fondo globale l'importo di 3.500.000 euro alla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri Fondi) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
28. La disciplina organica di cui al comma 27, stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi, gli importi degli indennizzi e le modalità di concessione.
29. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella M.
Note:
1 Comma 25 bis aggiunto da art. 57, comma 1, L. R. 6/2019
2 Comma 25 ter aggiunto da art. 57, comma 1, L. R. 6/2019
3 Parole aggiunte al comma 25 bis da art. 7, comma 32, lettera a), L. R. 13/2019
4 Parole aggiunte al comma 25 ter da art. 7, comma 32, lettera b), L. R. 13/2019
5 Comma 25 quater aggiunto da art. 7, comma 32, lettera c), L. R. 13/2019
6 Parole aggiunte al comma 25 quater da art. 6, comma 11, L. R. 15/2020
7 Parole aggiunte al comma 25 bis da art. 6, comma 32, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Integrata la disciplina del comma 25 da art. 6, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.