Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2019.
Art. 11
 (Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero, area committenza e servizi generali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per assicurare lo svolgimento di tutte le funzioni intestate alla Regione quale Autorità di gestione del Programma di cooperazione territoriale europea INTERREG V-A Italia-Slovenia 2014-2020.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro per gli anni dal 2019 al 2021, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2019, 100.000 euro per l'anno 2020 e 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per assicurare un supporto specialistico per lo svolgimento delle attività prodromiche all'avvio del nuovo Programma di cooperazione INTERREG Italia-Slovenia 2021-2027.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
5. Ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella S con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2019 di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007 in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.
6. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007, è approvata l'allegata Tabella T in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2019.
7. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 18, comma 7 bis, della legge regionale 26/2007, ai fini della determinazione degli importi destinati per l'esercizio 2019 a ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena, compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della legge regionale 26/2007, vengono considerate le percentuali assegnate agli stessi enti con riferimento allo stanziamento complessivo destinato alla propria categoria di appartenenza nell'esercizio 2018. Il finanziamento in tal modo determinato a favore di ciascun ente riconosciuto è erogato in un'unica soluzione anticipata all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.
8.
Al comma 32 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole <<31 ottobre 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 ottobre 2019>>.

9. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella S, al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena, di cui all'articolo 8 della legge 38/2001, nei rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione regionale un importo complessivo pari a 500.000 euro è destinato alla copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato e per il ricorso al lavoro flessibile.
10. Per le finalità previste dal comma 9, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2019 la spesa di 500.000 euro, suddivisa in ragione 300.000 euro per il ricorso al lavoro flessibile e 200.000 euro per contratti a tempo determinato, a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
11. Le residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella S, sono destinate all'attuazione di progetti specifici presentati dall'Amministrazione regionale e dalle amministrazioni pubbliche locali e dai concessionari di pubblici servizi, negli ambiti del territorio di insediamento della minoranza slovena ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 (Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38), ai fini dell'attuazione del diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con la pubblica amministrazione.
12. Al fine dell'individuazione dei progetti presentati da amministrazioni pubbliche locali e da concessionari di pubblici servizi, da finanziare per le finalità di cui al comma 11, si provvede mediante l'emanazione di un apposito bando approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, nel quale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti.
13. Nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella S, un contributo di 35.000 euro è destinato a favore dell'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone alle finalità di cui all'articolo 6, comma 52, lettera g), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018). L'Associazione presenta al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di un preventivo di spesa, per adire ai finanziamenti previsti per l'esercizio 2019.
14. Per le finalità previste dal comma 13, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
15. Nell'ambito della percentuale riferita in base all'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, alla quota di accantonamento, di cui alla Tabella S, sono finanziati gli interventi di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007, e all'articolo 5, commi da 97 a 100, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), nonché gli altri interventi previsti dal presente articolo a favore della minoranza slovena.
16. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 15, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, per l'anno 2019 sono destinati 350.000 euro per le finalità di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
18. A favore delle associazioni Kmecka zveza/Associazione agricoltori e Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione regionale economica slovena, è destinato in via straordinaria anche per l'esercizio 2019 un contributo di 50.000 euro ciascuna per le spese sostenute a fronte delle esigenze della minoranza linguistica slovena per lo svolgimento di attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa; con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 45.000 euro all'Associazione Sklad MITJA CUK di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2019 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 25.000 euro al Circolo di Attività Culturali, Sportive ed Assistenziali/Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2019 di un programma di attività culturali di natura ricreativa e sociale volte a favorire l'integrazione di soggetti di ogni età e la convivenza e collaborazione intergenerazionale. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
21. Al fine di sostenere e promuovere l'insegnamento delle lingue slovena e tedesca nell'ambito del territorio della Val Canale l'Amministrazione regionale, anche con riferimento all'articolo 5 della legge 38/2001, è autorizzata a concedere un contributo di 80.000 euro all'Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale per l'organizzazione di corsi di lingua slovena e tedesca in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio della Val Canale. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma di iniziative e attività previste, nonché del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione in via anticipata.
22. Per le finalità previste dai commi 17, 18, 19, 20 e 21 con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è prevista per l'anno 2019 la spesa di 270.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
23. Al fine di consentire agli appartenenti alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia l'uso della propria lingua nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, nonché di sostenere l'attività dell'Assemblea della comunità linguistica tedesca, costituita ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), la Regione istituisce, presso il Servizio competente della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, lo Sportello linguistico regionale per la lingua tedesca dotato di personale con adeguata conoscenza della lingua tedesca assunto nel rispetto della normativa vigente in materia.
24. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata a far carico sui fondi di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), la spesa di 52.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
25. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 88, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è pari a complessivi 225.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
26. Per la finalità prevista dal comma 25 è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
27. La quota di compartecipazione degli enti locali per l'alimentazione del fondo incentivi per funzioni tecniche in applicazione dell'articolo 13, comma 3 bis, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è pari a complessivi 120.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste Tabella K di cui al comma 36.
29. Le assegnazioni di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 14/2016, e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono pari a complessivi 1.350.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
30. Per la finalità prevista dal comma 29 è destinata la spesa complessiva di 1.350.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 450.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
31. L'assegnazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2019-2021 di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
32. Per la finalità prevista dal comma 31 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2019-2021, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
33. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2019 lo stanziamento del "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 1.350.000 euro è ripartito come segue:
d) 100.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2019: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici per l'edizione del Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2007 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate"; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002.
d bis) 50.000 euro per le iniziative di particolare interesse dell'Amministrazione regionale previste dall'articolo 4, commi 3 e 5, della legge regionale 7/2002, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, per la cui realizzazione l'Amministrazione regionale può avvalersi delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002.
34. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 33, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
35. Per le finalità previste dal comma 33 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 36.
36. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella K.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera d) del comma 33 da art. 11, comma 1, L. R. 4/2019
2 Parole sostituite al comma 33 da art. 11, comma 5, lettera a), L. R. 13/2019
3 Parole sostituite alla lettera a) del comma 33 da art. 11, comma 5, lettera b), L. R. 13/2019
4 Parole sostituite alla lettera c) del comma 33 da art. 11, comma 5, lettera c), L. R. 13/2019
5 Lettera d bis) del comma 33 aggiunta da art. 11, comma 5, lettera d), L. R. 13/2019