Legge regionale 28 dicembre 2018 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

<<2. La Regione garantisce il servizio di formazione tramite i soggetti presenti sul territorio regionale accreditati ai sensi dell'articolo 22.>>;

b) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

<<Art. 22 bis

(Soggetti utilizzatori di fondi paritetici interprofessionali)

1. Oltre ai soggetti pubblici non territoriali e privati di cui all'articolo 22, comma 1, possono essere accreditati dall'Amministrazione regionale per la realizzazione degli interventi di formazione di cui ai Fondi Paritetici Interprofessionali, istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, i soggetti, con sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che possiedano i seguenti requisiti:

a) disponibilità di sedi formative, nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene, e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;

b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;

c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, produttivo ed economico locale;

d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;

e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;

f) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato;

g) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;

h) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;

i) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;

j) presenza di un sistema di gestione della qualità finalizzato anche a verificare i livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative realizzate;

k) affidabilità morale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma.

2. I soggetti di cui al comma 1 non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II.>>;

c) dopo il comma 1 dell'articolo 23 è inserito il seguente:

<<1 bis. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'articolo 22 bis, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 22 bis, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura competente, nonché le fattispecie di sospensione e revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 25 bis.>>;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 24 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. I soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 22 sono iscritti nella sezione Prima dell'elenco di cui al comma 1, i soggetti accrediti ai sensi dell'articolo 22 bis sono inseriti nella sezione Seconda del medesimo elenco.>>;

e) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

<<Art. 25 bis

(Sospensione e revoca dell'accreditamento per i soggetti di cui all'articolo 22 bis)

1. I soggetti di cui all'articolo 22 bis sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli obblighi stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 1 bis, inerente il mantenimento dei requisiti di accreditamento.

2. La sospensione dell'accreditamento concesso ai soggetti di cui all'articolo 22 bis è prevista per un periodo di tre mesi in caso di ripetuti comportamenti dilatori o non collaborativi dei soggetti accreditati.

3. La revoca dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:

a) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;

b) accertamento di un'infrazione sanzionabile con la sospensione, qualora sia già stata irrogata la sanzione della sospensione per tre volte nel corso dei trentasei mesi precedenti.

4. La revoca dell'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dall'elenco di cui all'articolo 24, comma 2 bis.

5. La sospensione e la revoca dell'accreditamento sono disposte con decreto del responsabile della struttura regionale competente.>>;

f) il comma 5 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente comma:

<<5. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2000, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e delle normative di settore, nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali GDPR 27 aprile 2016 n. 679/2016.>>.

2. Per l'anno accademico 2019-2020 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente, commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

3. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2017-2018 entro la data del 31 gennaio 2019.

4.

( ABROGATO )

(2)

5. All'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22 le parole << 2016/2017>> sono sostituite dalle seguenti: << 2017/2018>>;

b) al comma 23 le parole << dall'entrata in vigore della legge>> sono sostituite dalle seguenti: << dall'entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021)>>.

6. L'Amministrazione regionale, in considerazione che il 2018 è stato il primo anno di applicazione, è autorizzata, in via straordinaria, a riconoscere l'assegno di cui all'articolo 8, commi da 14 a 21, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), al nucleo familiare titolare di Carta Famiglia che nel 2018, avendone i requisiti, non ha presentato la domanda di accesso al beneficio entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 16, della legge regionale 14/2018.

7. Il nucleo familiare per poter accedere al beneficio di cui al comma 6, deve presentare domanda al Comune o all'Unione territoriale intercomunale (UTI) competenti per territorio al rilascio di Carta Famiglia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. L'assegno di cui al comma 6 è riconosciuto per due annualità dalla presentazione della domanda di cui al comma 7.

9. Per tutto quanto non previsto dai commi 6, 7 e 8, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 8, commi da 14 a 21, della legge regionale 14/2018.

10. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, (Assestamento del bilancio 2007), dopo le parole << a soggetti in situazione di svantaggio>> sono inserite le seguenti: << , in particolare a favore di persone con disabilità>>.

11.

( ABROGATO )

(1)

12. L'Amministrazione regionale autorizza il Comune di Trieste a impiegare le risorse residue risultanti, non utilizzate sul fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia per l'anno educativo 2016/2017, per complessivi 325.845,82 euro, a copertura dei maggiori oneri per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), dell'anno educativo 2018/2019 a seguito di un ricalcolo generale da parte del Comune di Trieste sulle tariffe attribuite e sui conseguenti contributi per l'abbattimento delle tariffe medesime in relazione alle domande presentate entro il termine del 31 maggio 2018.

Note:

Comma 11 abrogato da art. 43, comma 1, lettera nn), L. R. 22/2021

Comma 4 abrogato da art. 21, comma 1, lettera g), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.