Legge regionale 28 dicembre 2018 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.

Art. 5

(Trasporti e diritto alla mobilità)

1.

( ABROGATO )

(2)

2. La Regione è autorizzata a sottoscrivere un'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per definire le modalità attuative dell'inserimento del porto di Monfalcone nel Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e il subentro nella gestione delle attività del porto di Monfalcone, in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale. La gestione delle attività previste dall'intesa avviene nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. I canoni per le concessioni demaniali, per l'occupazione temporanea di aree e banchine, per le autorizzazioni allo svolgimento di operazioni o servizi portuali e ogni altra entrata afferente alla gestione del porto vengono riscossi direttamente dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale che li reimpiega per interventi di sviluppo del porto di Monfalcone sulla base degli strumenti ordinari di programmazione.

(1)

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento assegnato con decreto 3294/2012 al Comune di Trieste a copertura dei costi, fino alla concorrenza massima del 60 per cento, del completamento degli interventi per la messa in sicurezza delle utenze deboli su Via Giulia nel tratto tra Piazza Volontari Giuliani e la Rotonda del Boschetto.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3 il Comune invia alla Direzione centrale competente la documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), è sostituito dal seguente:

<<11. Il contributo di cui al comma 10 è assegnato annualmente sulla base di specifica istanza da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio da parte dell'ente locale beneficiario entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie.>>.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 5, comma 5, L. R. 16/2019

Comma 1 abrogato da art. 5, comma 56, lettera b), L. R. 13/2022 , a far data dall'entrata in vigore della disciplina contrattuale di cui all'art. 4, c. 3, L.R. 14/2021.