Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.
Art. 9
 (Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)
2.
L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), è abrogato.

3.
Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), le parole: << con le modalità definite dall'articolo 17,>> sono soppresse.

6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015, il triennio cui fare riferimento, a decorrere dall'esercizio 2019, è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013.
15.
Il comma 2 dell'articolo 61 bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è abrogato.

17. Le somme che affluiranno al bilancio regionale derivanti dall'avanzo non vincolato del bilancio di liquidazione della Provincia di Udine sono destinate nel 2019 a favore dell'Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale per le funzioni provinciali in materia di edilizia scolastica.
18. La certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese di investimento non è richiesta ai Comuni assegnatari del fondo ordinario per gli investimenti per gli anni 2017 e 2018.
19. La certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese di investimento non è richiesta alle Unioni territoriali intercomunali assegnatarie del fondo ordinario per gli investimenti per gli anni 2016, 2017 e 2018.
21. Il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2018, n. 0152/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)), continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi all'anno 2018.
23. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono presentate alla Direzione competente in materia di sicurezza entro il 31 marzo di ogni anno secondo i criteri e le modalità previsti da regolamento regionale.
26. La disposizione di cui al comma 1 quater dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015, come sostituito dal comma 11, non si applica per l'esercizio 2018.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 25 da art. 9, comma 8, L. R. 16/2019
2 Comma 20 abrogato da art. 35, comma 1, lettera q), L. R. 5/2021
3 Comma 22 abrogato da art. 35, comma 1, lettera q), L. R. 5/2021
4 Parole sostituite al comma 13 da art. 9, comma 4, L. R. 13/2021
5 Parole sostituite al comma 13 da art. 9, comma 12, L. R. 13/2022