Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
<<Art. 22 bis
 (Soggetti utilizzatori di fondi paritetici interprofessionali)
1. Oltre ai soggetti pubblici non territoriali e privati di cui all'articolo 22, comma 1, possono essere accreditati dall'Amministrazione regionale per la realizzazione degli interventi di formazione di cui ai Fondi Paritetici Interprofessionali, istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, i soggetti, con sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che possiedano i seguenti requisiti:
a) disponibilità di sedi formative, nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene, e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;
b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;
c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, produttivo ed economico locale;
d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;
f) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato;
g) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
h) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;
i) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;
j) presenza di un sistema di gestione della qualità finalizzato anche a verificare i livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative realizzate;
k) affidabilità morale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma.
2. I soggetti di cui al comma 1 non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II.>>;

f)
il comma 5 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente comma:
<<5. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2000, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e delle normative di settore, nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali GDPR 27 aprile 2016 n. 679/2016.>>.

3. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2017-2018 entro la data del 31 gennaio 2019.
6. L'Amministrazione regionale, in considerazione che il 2018 è stato il primo anno di applicazione, è autorizzata, in via straordinaria, a riconoscere l'assegno di cui all'articolo 8, commi da 14 a 21, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), al nucleo familiare titolare di Carta Famiglia che nel 2018, avendone i requisiti, non ha presentato la domanda di accesso al beneficio entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 16, della legge regionale 14/2018.
7. Il nucleo familiare per poter accedere al beneficio di cui al comma 6, deve presentare domanda al Comune o all'Unione territoriale intercomunale (UTI) competenti per territorio al rilascio di Carta Famiglia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. L'assegno di cui al comma 6 è riconosciuto per due annualità dalla presentazione della domanda di cui al comma 7.
Note:
1 Comma 11 abrogato da art. 43, comma 1, lettera nn), L. R. 22/2021
2 Comma 4 abrogato da art. 21, comma 1, lettera g), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.