<<9 quinquies. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali degli organismi, anche statali o sovranazionali purché articolati localmente con funzione di presidio del territorio regionale, preposti ad attività di pubblica sicurezza, soccorso pubblico, sicurezza stradale e dei trasporti, prevenzione e contrasto di eventi calamitosi, la Regione, anche avvalendosi dell'ausilio tecnico della società strumentale di cui al comma 1, è autorizzata a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete pubblica regionale. Tale messa a disposizione di risorse è regolata ai sensi del comma 9 ter.>>.