Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.
Art. 12
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), le parole << al 31 dicembre 2018>> sono sostituite dalle seguenti: << al 30 aprile 2019>>.

2. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 2/2015, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 2 bis, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), si interpreta nel senso che la determinazione della misura massima è effettuata mediante applicazione della percentuale di riduzione stabilita all'articolo 2, comma 2, della citata legge regionale 2/2015 anche nel caso gli assegni vitalizi maturati in relazione alla carica di assessore regionale e in relazione al mandato di consigliere regionale siano soggetti a misure diverse di riduzione in ragione della corresponsione anticipata degli stessi.
3.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), le parole << al 31 dicembre 2018>> sono sostituite dalle seguenti: << al 30 aprile 2019>>.

7. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), viene considerato spesa diretta l'acquisto di pubblicazioni e di libri di carattere promozionale dell'attività di competenza regionale.
10. I contributi agli investimenti individuati negli anni 2017 e 2018 ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono pagati d'ufficio, in via anticipata, con atto della Direzione centrale competente in materia di finanze, entro gli esercizi di imputazione dei relativi impegni di spesa.
11. L'adozione degli atti necessari alla conclusione del procedimento contributivo resta attribuita alle Direzioni centrali competenti per materia.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 6/2019
2 Parole sostituite al comma 10 da art. 77, comma 1, L. R. 6/2019
3 Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 7, comma 17, L. R. 16/2019
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, L. R. 13/2020
5 Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 8/2000.