Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.
Art. 1
 (Attività produttive)
6. All'articolo 87 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
8. Fatta salva la priorità per le imprese di cui all'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le risorse di cui al medesimo articolo 2, comma 81, della legge regionale 14/2016 e di cui all'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), possono essere destinate al rilascio di garanzie a favore di altre imprese aventi sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia.
9.
Al comma 91 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole << di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 ( Legge regionale 27/1999, articolo 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 ( Legge regionale 27/1999, articolo 2, come sostituito dall' articolo 14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del distretto industriale del mobile)>> sono sostituite dalle seguenti: << e il distretto industriale del mobile come definiti con deliberazioni della Giunta regionale>>.

10. Fatta salva la priorità per le imprese che formano i distretti della sedia e del mobile, le risorse relative al finanziamento straordinario di cui all'articolo 2, comma 91, della legge regionale 11/2011, possono essere destinate al rilascio di garanzie a favore delle altre imprese che formano la filiera produttiva regionale della casa, come individuata con deliberazione della Giunta regionale in armonia con la Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
15. Il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) è autorizzato a impiegare le risorse di cui all'articolo 2, commi 58 e 59, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), non utilizzate nell'anno 2017, per il finanziamento delle domande di contributo di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 presentate nell'esercizio 2019.
17. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 62, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sui bandi emanati entro il 31 luglio 2018 non trova applicazione quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 27 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).
18. In considerazione dell'esigenza di provvedere alla conservazione degli impianti e di migliorare la fruibilità dell'area sciabile esistente, prioritaria rispetto alle precedenti progettualità volte alla realizzazione di nuove piste per l'estensione del polo sciistico di Sella Nevea verso l'area del Montasio, il finanziamento di cui all'articolo 2, comma 27, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), a favore dell'Agenzia regionale Promotur, concesso con il decreto del Direttore del Servizio del turismo di data 4 dicembre 2015, n. 4751, e successivamente confermato con decreto del Direttore del Servizio del turismo 28 febbraio 2018, n. 498, a PromoTurismoFVG, è devoluto per la realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali nella località di Sella Nevea, destinate al potenziamento e all'integrazione del sistema d'innevamento artificiale, nonché di interventi di sistemazione del polo sciistico, necessari per la fruizione in piena sicurezza del demanio sciabile esistente, e di miglioramento della logistica del polo stesso funzionale anche alla gestione tecnica degli impianti esistenti e all'utilizzo dei servizi turistici da parte dell'utenza.
19. Per le finalità di cui al comma 18, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, PromoTurismoFVG presenta alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive un'istanza di conferma del finanziamento complessivamente assegnato corredata di relazione tecnica, preventivo di spesa e cronoprogramma riferiti al quadro aggiornato degli interventi da realizzare, con evidenza di quelli nuovi.
20. Con il decreto di conferma del finanziamento a favore degli interventi, anche oggetto di precedenti concessioni di contributo a valere su medesimo finanziamento, ritenuti conformi alle priorità di cui al comma 18, sono fissati i termini di avvio, conclusione e rendicontazione della spesa relativamente ad interventi modificati o nuovi da finanziare.
21. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2017, a copertura delle analoghe spese da sostenersi nell'anno 2019.
22.
Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<< Disciplina organica del turismo>>), è aggiunta la seguente:
<<o bis) gestori dei punti informativi di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)>>. .

29. La proroga prevista dall'articolo 2, comma 83, della legge regionale 27/2014 è autorizzata in sanatoria per la rendicontazione, da parte dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, dell'intervento <<B3 Sviluppo rurale - Viabilità minore di collegamento transfrontaliero. Interventi sulla viabilità comunale collegante i valichi minori della Comunità montana>> finanziato alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio con decreto n. 25/SPM del 29 giugno 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 4/2008.