Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.
Art. 1
 (Attività produttive)
6. All'articolo 87 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
8. Fatta salva la priorità per le imprese di cui all'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le risorse di cui al medesimo articolo 2, comma 81, della legge regionale 14/2016 e di cui all'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), possono essere destinate al rilascio di garanzie a favore di altre imprese aventi sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia.
9.
Al comma 91 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole << di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2007, n. 59 ( Legge regionale 27/1999, articolo 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del "distretto industriale della sedia"), e il distretto industriale del mobile di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2007, n. 411 ( Legge regionale 27/1999, articolo 2, come sostituito dall' articolo 14 della legge regionale 4/2005. Individuazione del distretto industriale del mobile)>> sono sostituite dalle seguenti: << e il distretto industriale del mobile come definiti con deliberazioni della Giunta regionale>>.

10. Fatta salva la priorità per le imprese che formano i distretti della sedia e del mobile, le risorse relative al finanziamento straordinario di cui all'articolo 2, comma 91, della legge regionale 11/2011, possono essere destinate al rilascio di garanzie a favore delle altre imprese che formano la filiera produttiva regionale della casa, come individuata con deliberazione della Giunta regionale in armonia con la Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
15. Il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) è autorizzato a impiegare le risorse di cui all'articolo 2, commi 58 e 59, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), non utilizzate nell'anno 2017, per il finanziamento delle domande di contributo di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 presentate nell'esercizio 2019.
17. Alle domande presentate ai sensi dell'articolo 62, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sui bandi emanati entro il 31 luglio 2018 non trova applicazione quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 27 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).
18. In considerazione dell'esigenza di provvedere alla conservazione degli impianti e di migliorare la fruibilità dell'area sciabile esistente, prioritaria rispetto alle precedenti progettualità volte alla realizzazione di nuove piste per l'estensione del polo sciistico di Sella Nevea verso l'area del Montasio, il finanziamento di cui all'articolo 2, comma 27, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), a favore dell'Agenzia regionale Promotur, concesso con il decreto del Direttore del Servizio del turismo di data 4 dicembre 2015, n. 4751, e successivamente confermato con decreto del Direttore del Servizio del turismo 28 febbraio 2018, n. 498, a PromoTurismoFVG, è devoluto per la realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali nella località di Sella Nevea, destinate al potenziamento e all'integrazione del sistema d'innevamento artificiale, nonché di interventi di sistemazione del polo sciistico, necessari per la fruizione in piena sicurezza del demanio sciabile esistente, e di miglioramento della logistica del polo stesso funzionale anche alla gestione tecnica degli impianti esistenti e all'utilizzo dei servizi turistici da parte dell'utenza.
19. Per le finalità di cui al comma 18, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, PromoTurismoFVG presenta alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive un'istanza di conferma del finanziamento complessivamente assegnato corredata di relazione tecnica, preventivo di spesa e cronoprogramma riferiti al quadro aggiornato degli interventi da realizzare, con evidenza di quelli nuovi.
20. Con il decreto di conferma del finanziamento a favore degli interventi, anche oggetto di precedenti concessioni di contributo a valere su medesimo finanziamento, ritenuti conformi alle priorità di cui al comma 18, sono fissati i termini di avvio, conclusione e rendicontazione della spesa relativamente ad interventi modificati o nuovi da finanziare.
21. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2017, a copertura delle analoghe spese da sostenersi nell'anno 2019.
22.
Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<< Disciplina organica del turismo>>), è aggiunta la seguente:
<<o bis) gestori dei punti informativi di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)>>. .

29. La proroga prevista dall'articolo 2, comma 83, della legge regionale 27/2014 è autorizzata in sanatoria per la rendicontazione, da parte dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone, dell'intervento <<B3 Sviluppo rurale - Viabilità minore di collegamento transfrontaliero. Interventi sulla viabilità comunale collegante i valichi minori della Comunità montana>> finanziato alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio con decreto n. 25/SPM del 29 giugno 2010, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 4/2008.
Art. 2
 (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)
2. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6/2008, all'articolo 11 della medesima legge regionale, come modificato dal comma 1, possono essere presentate domande di indennizzo per i danni arrecati, anche nell'anno 2018, dalle specie Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus) ai beni e alle attività estranee all'attività agricola o di allevamento e la relativa istruttoria è sospesa fino all'entrata in vigore del regolamento di modifica.
3. In via di interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005 il finanziamento agevolato e il contributo in conto capitale si considerano concessi in alternativa tra loro secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 25 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18/2004 e dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005), in attuazione dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), che costituisce il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea ed è il riferimento giuridico che detta le regole per il sostegno agli interventi per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli.
4. All'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo il comma 1 ter sono inseriti i seguenti:
1 sexies. Ai componenti esterni della Commissione di valutazione è riconosciuto un gettone di presenza la cui entità è stabilita nella deliberazione di nomina.
1 septies. Le riunioni della Commissione di valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. La Commissione di valutazione si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria della Direzione centrale competente in materia di agricoltura.>>.

5. La Commissione tecnica prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 25 (Regolamento recante criteri e modalità applicabili per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, per la realizzazione di piani di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18/2004 e dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa le proprie funzioni il giorno della deliberazione di nomina della Commissione di valutazione di cui all'articolo 16 della legge regionale 18/2004, come modificato dal comma 4. La Commissione di valutazione si esprime in merito ai procedimenti in corso al momento della nomina.
6. I piani di ristrutturazione in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminati dalla Commissione di valutazione, in applicazione di quanto previsto dal comma 5: a tal fine, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), a pena di inammissibilità, i piani di ristrutturazione sono adeguati e le domande di aiuti sono integrate con la documentazione comprovante l'avvenuta attivazione delle procedure di cui all' articolo 16, comma 1, della legge regionale 18/2004 , come modificato dal comma 4, lettera a), e con l'attestazione prevista dal medesimo articolo 16, comma 1.1, come inserito dal comma 4, lettera b). I termini di conclusione dei procedimenti iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione.
8. A fronte della situazione di emergenza determinata dalla calamità che ha colpito vaste aree della regione nei giorni 28-30 ottobre 2018, l'Amministrazione regionale attua misure di semplificazione per agevolare il recupero del legname nelle aree colpite e il celere ripristino della funzionalità del bosco, garantendo la continuità dell'attività delle imprese forestali che già operano in regione, estendendo la possibilità di operare ad altre imprese e snellendo per i proprietari forestali pubblici le modalità di vendita del legname.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è prorogata di ventiquattro mesi la validità dell'iscrizione delle imprese forestali nell'elenco di cui all' articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e la validità dei patentini forestali di cui all'articolo 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell' articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).
10. La proroga di cui al comma 9 ha effetto per le iscrizioni e i patentini scaduti o in scadenza nel periodo intercorrente fra l'1 settembre 2018 e il 31 dicembre 2019, fatti salvi i procedimenti di rinnovo in corso o già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Il termine del 31 dicembre 2019, previsto dal comma 11 e dal comma 13, può essere prorogato con deliberazione della Giunta Regionale, tenendo conto dell'avanzamento delle attività di recupero del legname e dello stato di ripristino della funzionalità del bosco raggiunti in ciascuna area colpita.>>.
15. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di contributo per l'assegnazione di premi annuali ai proprietari di boschi, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Regione del 13 aprile 2015, n. 74 (Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 1 della stessa), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9.
16. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di impianti a biomassa legnosa, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione del 22 dicembre 2016, n. 254 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 10, della legge regionale 9/2007.
17. Per l'anno 2019, sono sospesi i termini di presentazione delle domande di assegnazione di risorse, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Regione del 27 ottobre 2011, n. 259 (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)), in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10.
18. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
19.
Alla fine del comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono aggiunte le seguenti parole: << , fatto salvo il rimborso delle spese che avviene con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale)>>.

20. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 11, della legge regionale 42/2017, come modificata dal comma 19, trova applicazione anche con riferimento alle sedute del Comitato ittico che si sono svolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.
21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 sono a carico del bilancio dell'Ente tutela patrimonio ittico.
22. Alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), sono apportate le seguenti modifiche:
l)   ( ABROGATA )
24. All'articolo 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 16 bis sono aggiunti i seguenti:
<< 16 ter. Compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale, al personale operaio dipendente si applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, il Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Udine, sede dell'Ente, e il contratto integrativo aziendale sottoscritto dal Direttore generale dell'Ente medesimo con i soggetti aventi rappresentatività sindacale.

26.
Al comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole << per l'anno 2018>> sono sostituite dalle seguenti: << per gli anni 2018 e 2019>>.

Note:
1 Alla L.R. 28/2018, al c. 25 del presente articolo, il riferimento alla "legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizoni collegate alla Legge finanziaria 2000)" va correttamente inteso alla "legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)", come da avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. dd. 16/1/2019, S.O. n. 5.
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 2, L. R. 6/2019
3 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Lettera l) del comma 22 abrogata da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 1, lett. b), L.R. 5/2006.
Art. 3
 (Ambiente ed energia)
2.
Dopo il comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), è inserito il seguente:
<<8 bis. Nel caso di nuova realizzazione o di ristrutturazione totale degli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g), l'autorizzazione unica prevede, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di infrastrutture per combustibili alternativi), l'obbligo di installazione di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 257/2016, nonché di rifornimento di GNC o di GNL anche in sola modalità self service, con esclusione degli impianti di distribuzione dei carburanti situati nelle aree svantaggiate e fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche indicate dall'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 257/2016. Nel caso in cui le citate impossibilità tecniche sussistano contemporaneamente, l'autorizzazione unica prevede l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione di GPL.>>.

Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, commi 4 bis, 8 e 9, L.R. 14/2010.
Art. 4
 (Assetto del territorio e edilizia)
1. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
3.
Al comma 1 quater dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), il periodo: << Gli effetti dello strumento di pianificazione intercomunale sono recepiti a livello comunale da parte di ciascun Comune partecipante alla UTI, ai fini dell'adeguamento del rispettivo PRGC, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), a eccezione di quanto previsto al comma 9, lettera b), del medesimo articolo.>> è soppresso.

10. Il disposto di cui al comma 9 si applica ai procedimenti in corso e ai procedimenti per i quali non è ancora intervenuta la restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.
12.
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), è inserito il seguente:

Note:
1 Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 5, comma 35, lettera d), L. R. 7/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 56 quater, L.R. 2/2000.
Art. 5
 (Trasporti e diritto alla mobilità)
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento assegnato con decreto 3294/2012 al Comune di Trieste a copertura dei costi, fino alla concorrenza massima del 60 per cento, del completamento degli interventi per la messa in sicurezza delle utenze deboli su Via Giulia nel tratto tra Piazza Volontari Giuliani e la Rotonda del Boschetto.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 5, L. R. 16/2019
2 Comma 1 abrogato da art. 5, comma 56, lettera b), L. R. 13/2022 , a far data dall'entrata in vigore della disciplina contrattuale di cui all'art. 4, c. 3, L.R. 14/2021.
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 35.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), al Comune di Sacile con decreto n. 3962/CULT del 8 novembre 2007, per la realizzazione dell'intervento concernente il "Restauro del Torrione del Duomo", ancorché il Comune di Sacile non abbia rispettato i termini perentori di inizio e fine dei lavori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Sacile presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
4. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, già sospesa per un anno con decreto n. 4561/CULT del 4 dicembre 2013 e ulteriormente sospesa con decreti n. 2102/CULT del 4 giugno 2015 e n. 1.3519/CULT dell'11 settembre 2017, permane sospesa, in deroga al disposto dell'articolo 47, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sino alla comunicazione, da parte del suddetto Comune al Servizio competente in materia di beni culturali, dell'avvenuto inizio dei lavori entro il termine perentorio fissato con il provvedimento di conferma adottato ai sensi del comma 3.
5. I finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), non sono cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla normativa regionale per le medesime attività.
7. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 16 e 17, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una proroga delle attività previste per l'annualità 2018 fino al 31 marzo 2019.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 entrano in vigore l'1 gennaio 2020.
11. Ai fini della rendicontazione dei contributi concessi nell'esercizio 2018 per la realizzazione dei programmi annuali di attività degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2018, n. 105 (Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia)), sono ammissibili le spese generate tra l'1 gennaio 2018 e il 30 aprile 2019, che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività ecomuseali e chiaramente riferibili a tale periodo, e che sono pagate dal beneficiario entro il termine di presentazione del rendiconto.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare il contributo decennale costante di 18.000 euro annui e il contributo decennale costante di 27.000 euro annui concessi al Comune di Tavagnacco per investimenti nel settore dell'edilizia teatrale ai sensi dell'articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), a valere rispettivamente su risorse stanziate per l'anno 2007 e per l'anno 2008, per i lavori di miglioramento funzionale conclusivo dell'Auditorium di Feletto Umberto, a fronte di apposita istanza presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.
13. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma i contributi e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori e di rendicontazione dei contributi stessi.
15. Per la finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), il bando per l'anno 2019 è destinato alle associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente pubblico proprietario, purché, in tale ultimo caso, l'intervento non sia già finanziato nell'ambito della Concertazione delle politiche per lo sviluppo del sistema integrato, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), per gli anni 2019-2021.
17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune di Sequals presenta l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo concesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, unitamente a una relazione descrittiva e al relativo quadro economico di dettaglio dei nuovi interventi.
18. Con apposito decreto il Servizio competente provvede a convertire il contributo per i nuovi interventi e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 24.976 euro annui concesso ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Paularo con decreto n. 4573/CULT del 5 dicembre 2008 per l'intervento "Edificio Palucjan e Fontana Villafuori: acquisizione e restauro" e confermato con decreto n. 1152/CULT del 3 giugno 2011, ancorché il Comune non abbia rispettato i termini di inizio, fine e rendicontazione dei lavori.
20. Per le finalità di cui al comma 19 il Comune di Paularo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
21. Ai sensi del comma 19 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 10/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 23, c. 5, L.R. 23/2015.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
<<Art. 22 bis
 (Soggetti utilizzatori di fondi paritetici interprofessionali)
1. Oltre ai soggetti pubblici non territoriali e privati di cui all'articolo 22, comma 1, possono essere accreditati dall'Amministrazione regionale per la realizzazione degli interventi di formazione di cui ai Fondi Paritetici Interprofessionali, istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, i soggetti, con sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che possiedano i seguenti requisiti:
a) disponibilità di sedi formative, nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene, e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;
b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;
c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, produttivo ed economico locale;
d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;
f) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato;
g) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
h) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;
i) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;
j) presenza di un sistema di gestione della qualità finalizzato anche a verificare i livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative realizzate;
k) affidabilità morale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma.
2. I soggetti di cui al comma 1 non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi e non formativi di cui al titolo III, capo I e capo II.>>;

f)
il comma 5 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente comma:
<<5. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2000, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e delle normative di settore, nonché del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali GDPR 27 aprile 2016 n. 679/2016.>>.

3. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2017-2018 entro la data del 31 gennaio 2019.
6. L'Amministrazione regionale, in considerazione che il 2018 è stato il primo anno di applicazione, è autorizzata, in via straordinaria, a riconoscere l'assegno di cui all'articolo 8, commi da 14 a 21, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), al nucleo familiare titolare di Carta Famiglia che nel 2018, avendone i requisiti, non ha presentato la domanda di accesso al beneficio entro i termini previsti dall'articolo 8, comma 16, della legge regionale 14/2018.
7. Il nucleo familiare per poter accedere al beneficio di cui al comma 6, deve presentare domanda al Comune o all'Unione territoriale intercomunale (UTI) competenti per territorio al rilascio di Carta Famiglia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. L'assegno di cui al comma 6 è riconosciuto per due annualità dalla presentazione della domanda di cui al comma 7.
Note:
1 Comma 11 abrogato da art. 43, comma 1, lettera nn), L. R. 22/2021
2 Comma 4 abrogato da art. 21, comma 1, lettera g), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 8
 (Salute, politiche sociali e disabilità)
1. A decorrere dall'1 aprile 2019, le Aziende sanitarie riconoscono, con cadenza annuale, ai pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, un contributo di importo pari a quello stabilito dal decreto del Ministro della salute adottato in attuazione dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia). Gli importi stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale, approvata ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), sono conseguentemente adeguati.
7.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Obblighi e sanzioni)
1. I soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione sono tenuti a garantire la corretta gestione complessiva della struttura, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché la registrazione delle spoglie animali e delle ceneri ricevute, rilasciandone apposita ricevuta di conferimento.
2. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
3. Ai soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione che svolgono attività di recupero e trasporto delle spoglie animali, privi di autorizzazione dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE e dall'articolo 17 del regolamento (CE) 25 febbraio 2011, n. 142/2011, sono applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera), fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale e del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Le spoglie animali, trasportate e conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono riposte in un contenitore monouso con chiusura, atto a impedire la dispersione dei liquidi e dei materiali biologici, e accompagnate da un certificato veterinario che riporti il Comune in cui è avvenuto il decesso ed escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa.
5. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.
7. Le esumazioni ordinarie delle spoglie degli animali d'affezione si eseguono dopo almeno dieci anni per animali di grande taglia e dopo almeno cinque anni per animali di piccola/media taglia. Qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si procede alla inumazione, qualora sia completamente mineralizzata è possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.
8. Fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale, il mancato rispetto delle diposizioni relative all'esumazione, di cui al comma 7, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.200 euro, nonché l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.
9. I soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione non possono presentare istanza di soppressione del cimitero prima che siano trascorsi cinque anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso pari o inferiore a 40 chilogrammi o dieci anni dall'ultimo seppellimento di animali di peso superiore a 40 chilogrammi. In caso di dismissione anticipata del cimitero, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il termine per l'esumazione sono, a richiesta del proprietario, esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso. È a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi in cui si trovava il cimitero.
10. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 9 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro, nonché l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.>>.

8. Le strutture private per la terapia riabilitativa delle dipendenze iscritte all'albo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2000, n. 3847, già eroganti prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, possono presentare domanda di accreditamento entro il 30 giugno 2019, intendendosi prorogato a tale data il termine previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2017, n. 0283/Pres. (Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture residenziali e semiresidenziali per la terapia riabilitativa delle dipendenze in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria)).
11. In deroga a quanto previsto al capo IV del titolo III della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), per l'anno 2019 il processo di controllo della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale si articola in un controllo semestrale, al 30 giugno 2019, e un controllo annuale, al 31 dicembre 2019.
12. In deroga a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2015, per l'anno 2019 il Direttore generale adotta e trasmette alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità il rendiconto semestrale al 30 giugno 2019 entro il 31 luglio 2019.
13. In deroga a quanto previsto al comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2015, per l'anno 2019 la Giunta regionale approva, definendo gli eventuali interventi correttivi, il rendiconto semestrale degli enti del Servizio sanitario regionale, con il relativo rendiconto consolidato regionale, entro il 30 settembre 2019.
Note:
1 Comma 9 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 9
 (Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)
2.
L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), è abrogato.

3.
Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), le parole: << con le modalità definite dall'articolo 17,>> sono soppresse.

6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015, il triennio cui fare riferimento, a decorrere dall'esercizio 2019, è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013.
15.
Il comma 2 dell'articolo 61 bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è abrogato.

17. Le somme che affluiranno al bilancio regionale derivanti dall'avanzo non vincolato del bilancio di liquidazione della Provincia di Udine sono destinate nel 2019 a favore dell'Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale per le funzioni provinciali in materia di edilizia scolastica.
18. La certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese di investimento non è richiesta ai Comuni assegnatari del fondo ordinario per gli investimenti per gli anni 2017 e 2018.
19. La certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese di investimento non è richiesta alle Unioni territoriali intercomunali assegnatarie del fondo ordinario per gli investimenti per gli anni 2016, 2017 e 2018.
21. Il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 24 luglio 2018, n. 0152/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali delle risorse per la concessione ai cittadini dei contributi per la sicurezza delle case di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 bis della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)), continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi all'anno 2018.
23. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono presentate alla Direzione competente in materia di sicurezza entro il 31 marzo di ogni anno secondo i criteri e le modalità previsti da regolamento regionale.
26. La disposizione di cui al comma 1 quater dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015, come sostituito dal comma 11, non si applica per l'esercizio 2018.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 25 da art. 9, comma 8, L. R. 16/2019
2 Comma 20 abrogato da art. 35, comma 1, lettera q), L. R. 5/2021
3 Comma 22 abrogato da art. 35, comma 1, lettera q), L. R. 5/2021
4 Parole sostituite al comma 13 da art. 9, comma 4, L. R. 13/2021
5 Parole sostituite al comma 13 da art. 9, comma 12, L. R. 13/2022
Art. 10
 (Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero, area committenza e servizi generali)
1. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.>>;

c) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 117/2017, l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'associazione di promozione sociale nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.>>;

2. Con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2012 e agli articoli 24 e 25 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)), i termini per la presentazione del rendiconto per l'anno 2018 sono riaperti per la durata di trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6.
Il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:
<<10. La cartellonistica stradale prevista dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è conforme a quanto disposto dalla normativa in materia di circolazione stradale ed è realizzata mediante aggiunta del testo in lingua friulana direttamente sotto il testo in italiano, con medesimi caratteri e dimensioni, entro lo stesso pannello. I testi in lingua friulana devono essere scritti nella grafia ufficiale, in conformità all'articolo 5 della legge regionale 29/2007. La grafia dei toponimi friulani è soggetta al parere preventivo e vincolante dell'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane.>>.

7. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), al fine di garantire la continuità dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 2, della medesima legge regionale 29/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai medesimi un finanziamento per l'esercizio 2019 di pari importo al finanziamento percepito nell'anno 2018.
8. Per le finalità di cui al comma 7 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti nel 2019. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
9. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le iniziative formative e quelle di accompagnamento nei processi previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3/2014 possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2019 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2018.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi negli esercizi 2016 e 2017 ai sensi dell'articolo 18, commi 9 e 10, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), per l'organizzazione di attività e servizi educativi, nonché per il sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena anche nel caso di mancato rispetto dei termini di rendicontazione del contributo concesso inizialmente, fissati o per i quali sia stata regolarmente richiesta la proroga.
11. Al fine della conferma di cui al comma 10 i beneficiari, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, presentano al Servizio competente apposita richiesta motivata, a mezzo posta elettronica certificata, allegando la prescritta documentazione di rendiconto delle spese sostenute nei termini precedentemente fissati o oggetto di regolare richiesta di proroga e fornendo elementi atti a dimostrare la conclusione, negli stessi termini, degli interventi oggetto del provvedimento di concessione.
12. Il mancato rispetto del termine perentorio fissato ai sensi del comma 11 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, maggiorato degli interessi a norma di legge.
Art. 11
 (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)
3.
Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), le parole << e 2017>> e << triennio>> sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: << , 2017 e 2018>> e << periodo>>.

6. All'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il personale trasferito alla Regione, in relazione alle funzioni in materia di viabilità provinciale, come individuato dagli atti di trasferimento adottati a seguito dei piani di subentro di cui all'articolo 35 della legge regionale 26/2014, in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo della stessa Società, nonché della definizione del processo di riordino e razionalizzazione delle stesse funzioni, e al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle attività conferite, è messo a disposizione della Società, previa convenzione con la Regione e con oneri a carico della medesima, a decorrere dall'1 gennaio 2018. Al personale messo a disposizione si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale.>>;

Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 12
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), le parole << al 31 dicembre 2018>> sono sostituite dalle seguenti: << al 30 aprile 2019>>.

2. Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 2/2015, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 2 bis, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), si interpreta nel senso che la determinazione della misura massima è effettuata mediante applicazione della percentuale di riduzione stabilita all'articolo 2, comma 2, della citata legge regionale 2/2015 anche nel caso gli assegni vitalizi maturati in relazione alla carica di assessore regionale e in relazione al mandato di consigliere regionale siano soggetti a misure diverse di riduzione in ragione della corresponsione anticipata degli stessi.
3.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), le parole << al 31 dicembre 2018>> sono sostituite dalle seguenti: << al 30 aprile 2019>>.

7. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), viene considerato spesa diretta l'acquisto di pubblicazioni e di libri di carattere promozionale dell'attività di competenza regionale.
10. I contributi agli investimenti individuati negli anni 2017 e 2018 ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono pagati d'ufficio, in via anticipata, con atto della Direzione centrale competente in materia di finanze, entro gli esercizi di imputazione dei relativi impegni di spesa.
11. L'adozione degli atti necessari alla conclusione del procedimento contributivo resta attribuita alle Direzioni centrali competenti per materia.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 6/2019
2 Parole sostituite al comma 10 da art. 77, comma 1, L. R. 6/2019
3 Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 7, comma 17, L. R. 16/2019
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 3, comma 1, L. R. 13/2020
5 Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 8/2000.