Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale.
Art. 4
 (Livelli di governo del Servizio sanitario regionale)
2. La Direzione centrale di cui al comma 1 svolge compiti di indirizzo e di vigilanza sull'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e, per il tramite della stessa, sugli altri enti del Servizio sanitario regionale.
3. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in favore della Direzione centrale di cui al comma 1, assicura compiti di carattere tecnico specialistico, per la definizione e la realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria e sociosanitaria e, a tal fine, fornisce supporto alla stessa per l'individuazione, da parte della Giunta regionale, del sistema di valutazione e degli obiettivi degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale.
4. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute:
e) per la Direzione centrale di cui al comma 1, svolge compiti di struttura di osservazione epidemiologica a supporto della pianificazione regionale, di struttura di programmazione attuativa e di struttura di controllo di gestione;
f) svolge attività di monitoraggio e vigilanza sugli enti di cui all'articolo 3, fornendo costantemente i dati rilevati alla Direzione centrale di cui al comma 1.
7. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute svolge i compiti di cui ai commi precedenti sia attraverso le proprie strutture, sia avvalendosi di strutture degli enti di cui all'articolo 3, sia mediante l'acquisizione di personale da altre pubbliche amministrazioni attraverso l'istituto del comando e l'istituto del distacco.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 129, comma 1, L. R. 8/2022
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 8, comma 49, L. R. 7/2024 . Per le gare bandite dalla data di entrata in vigore della L.R. 7/2024 e fino all'adozione degli atti degli enti del Servizio sanitario regionale, gli incentivi di cui al presente comma sono dovuti nella misura massima indicata.
3 Comma 7 ter aggiunto da art. 8, comma 49, L. R. 7/2024