Art. 5
(Collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Universitā degli studi di Trieste e di Udine)
1. I rapporti tra il Servizio sanitario regionale e le Universitā degli studi di Trieste e di Udine per garantire l'integrazione tra le attivitā assistenziali, di didattica e di ricerca sono svolti per concorrere al miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute, per la crescita qualitativa della formazione e per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, ai sensi del
decreto legislativo 517/1999.
2. Per realizzare il coordinamento delle relative funzioni istituzionali tra la Regione e le Universitā, attraverso le Aziende sanitarie universitarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), č stipulato il protocollo d'intesa ai sensi del
decreto legislativo 517/1999.
3. Nell'ambito di quanto disposto al comma 2, le attivitā assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e ricerca dell'Universitā sono assicurate prioritariamente nei presidi hub di Trieste e Udine, come specificato all'articolo 9. Qualora in detti presidi non siano disponibili adeguate strutture, la Regione e l'Universitā concordano con appositi atti l'utilizzazione di altre strutture pubbliche, tenuto conto di quanto stabilito in attuazione dell'
articolo 20, comma 3 bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE).
4. Sino alla stipulazione di un nuovo protocollo d'intesa continua a trovare applicazione il protocollo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.