2.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
b) gli articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, l'articolo 14, comma 1, l'articolo 32, l'articolo 35, commi 1 e 2, e l'articolo 36 della
legge regionale 17/2014;
e) dall'1 gennaio 2020, l'articolo 5, fatta eccezione per il comma 1, lettera e), e il comma 9, della
legge regionale 17/2014.