Art. 14
(Norma transitoria)
1. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 20 della legge regionale 49/1996, il termine del 31 dicembre in relazione all'adozione del programma annuale e del bilancio preventivo degli enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2019 è prorogato al 31 marzo 2019.
2. Nelle more della costituzione delle Conferenze dei sindaci di cui all'articolo 7, il parere sulla nomina del direttore dei servizi sociosanitari è assunto a maggioranza di voti espressi dai Comuni, rientranti nel territorio di competenza di ciascuna azienda, e viene reso dal sindaco più anziano d'età.