Art. 13
(Trasferimento dei beni mobili e immobili)
1. I commissari straordinari di cui all'articolo 12, in relazione all'assetto di tutti gli enti del Servizio sanitario regionale, come disposto dall'articolo 11, previo parere del commissario straordinario dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, adottano l'atto ricognitivo dei beni e dei rapporti oggetto di trasferimento e lo trasmettono alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
2. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili, nonché di ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo, in relazione all'assetto di cui all'articolo 11, avviene a titolo gratuito.
3. Ai sensi dell'
articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 502/1992, costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri mobiliari e immobiliari il decreto del Presidente della Regione, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, recante la presa d'atto della ricognizione di cui al comma 1.