Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.
Art. 3
1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
e)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Accesso alla qualifica di dirigente)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico avviene per corso concorso o per concorso. Con regolamento emanato dalle amministrazioni sono definite, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la disciplina delle procedure concorsuali di cui al primo periodo relativamente agli aspetti di cui all'articolo 26, comma 6.
2. Al corso concorso e al concorso possono essere ammessi:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;
b) i soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, per almeno cinque anni purché muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 509/1999.
3. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 per l'assunzione di dirigenti presso gli enti locali, possono essere espletate, qualora gli enti medesimi lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione, dall'Ufficio unico di cui all'articolo 17.
4. I bandi del corso concorso e del concorso possono prevedere che una quota dei posti da coprire, non superiore al 50 per cento, sia riservata al personale dell'amministrazione procedente con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenente alla categoria apicale del personale non dirigenziale e in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

t)   ( ABROGATA )
u)   ( ABROGATA )
Note:
1 Numero 3) della lettera z) del comma 1 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 9/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 56, c. 12, L.R. 18/2016.
2 Numero 3) della lettera j) del comma 1 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 17, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, L.R. 18/2016.
3 Numero 4) della lettera j) del comma 1 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 17, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, L.R. 18/2016.
4 Lettera t) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione del Capo VI del Titolo III della L.R. 18/2016.
5 Lettera u) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione del Capo VI del Titolo III della L.R. 18/2016.
6 Numero 2) della lettera v) del comma 1 abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione del Capo VI del Titolo III della L.R. 18/2016.