1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
b) le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 della
legge regionale 24 maggio 2017, n. 15 (Norme urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e proroga del termine relativo alla riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 18/2016, 10/2016, 52/1980 e 24/2016);
d) la lettera b) del comma 4, le lettere a), b), c), h), i), j), l), m), o) e q) del comma 5 e i commi 14 e 16 dell'
articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
e) il
comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali);