Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.
Art. 22
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a)
le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);

b) le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 della legge regionale 24 maggio 2017, n. 15 (Norme urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e proroga del termine relativo alla riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 18/2016, 10/2016, 52/1980 e 24/2016);
c) il comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili);
e) il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali);