Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.
Art. 20
 (Spazi assunzionali)
1. Gli spazi assunzionali di cui ai commi 1 e 5 bis dell'articolo 17 della legge regionale 9/2017, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino riacquisiti dalla Regione a fronte del mancato utilizzo da parte delle Unioni territoriali intercomunali, sono ceduti, a fronte di specifica e motivata richiesta e sino al 31 dicembre 2019, all'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane e all'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie di cui agli articoli 53 e 54 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e al Consorzio Comunità collinare del Friuli di cui all'articolo 46, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
2. Gli spazi assunzionali di cui al comma 1, sono riconosciuti in misura corrispondente all'importo forfettario di 38.300 euro su base annua, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale per ciascuna delle amministrazioni interessate.
3. Il presente articolo si applica anche con riferimento agli spazi assunzionali oggetto di procedure di riacquisizione già avviate, ma non ancora concluse, alla data di entrata in vigore della presente legge.