Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.
Art. 19
 (Protocolli d'intesa)
1. In relazione all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la Regione Friuli Venezia Giulia può stipulare Protocolli d'intesa con Amministrazioni dello Stato al fine di definire forme di collaborazione e supporto con riferimento, in particolare, ad attività di interesse comune svolte dagli uffici di dette amministrazioni operanti nel territorio regionale. In tal senso la Regione, ferme restando le disposizioni normative regionali già vigenti al riguardo, può mettere a disposizione dei suddetti uffici proprio personale, nei limiti e con le caratteristiche professionali determinati nell'ambito del Protocollo sulla base delle esigenze organizzative valutate congiuntamente tra le amministrazioni firmatarie dello stesso, con oneri a carico della Regione medesima riferiti esclusivamente a quelli relativi al trattamento economico complessivamente spettante, presso la Regione, al personale messo a disposizione.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 9, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.