1. In relazione all'
articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la Regione Friuli Venezia Giulia può stipulare Protocolli d'intesa con Amministrazioni dello Stato al fine di definire forme di collaborazione e supporto con riferimento, in particolare, ad attività di interesse comune svolte dagli uffici di dette amministrazioni operanti nel territorio regionale. In tal senso la Regione, ferme restando le disposizioni normative regionali già vigenti al riguardo, può mettere a disposizione dei suddetti uffici proprio personale, nei limiti e con le caratteristiche professionali determinati nell'ambito del Protocollo sulla base delle esigenze organizzative valutate congiuntamente tra le amministrazioni firmatarie dello stesso, con oneri a carico della Regione medesima riferiti esclusivamente a quelli relativi al trattamento economico complessivamente spettante, presso la Regione, al personale messo a disposizione.
1 bis. I Protocolli di cui al comma 1 possono prevedere che gli Uffici giudiziari regionali si avvalgano della attività di formazione del personale, di attrezzature e di beni strumentali della Regione sulla base delle esigenze organizzative valutate congiuntamente.
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 9, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.