<<Art. 10 bis
(Assegnazione di personale)
1. Nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 e delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4 bis, a ciascun gruppo consiliare viene riconosciuta la facoltà di assegnare stabilmente una unità di personale, scelta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, presso ciascuno degli uffici di rappresentanza concessi ai gruppi medesimi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1.>>.