Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.
Art. 15
 (Mobilità di personale)
1.
Al fine di fronteggiare le esigenze di personale dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 23 della legge regionale 18/2016, il personale trasferito, in relazione al superamento delle Province, dalle Province medesime alla Regione, può essere trasferito, a domanda, mediante mobilità in uno dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'ente soppresso, previo parere favorevole del Comune medesimo, senza necessità del nulla osta della Regione. Il trasferimento del dipendente non può, comunque, avvenire prima che siano decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.