Al fine di fronteggiare le esigenze di personale dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, in deroga alla disciplina di cui all'
articolo 23 della legge regionale 18/2016, il personale trasferito, in relazione al superamento delle Province, dalle Province medesime alla Regione, può essere trasferito, a domanda, mediante mobilità in uno dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'ente soppresso, previo parere favorevole del Comune medesimo, senza necessità del nulla osta della Regione. Il trasferimento del dipendente non può, comunque, avvenire prima che siano decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.