Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.
Art. 11
1. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 e di cui all'articolo 1 bis, comma 1, della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.>>.

2. La lettera a) del comma 1 ha efficacia dall'1 gennaio 2019. Gli incarichi di Vicedirettore centrale già conferiti al 31 dicembre 2018 si intendono confermati sino alla loro scadenza naturale, salvo il caso di revoca anticipata.
3. L'articolazione in Aree della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, di cui al comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, vigente alla data del 31 dicembre 2018, è confermata fino alla data di costituzione delle nuove Aziende sanitarie. I relativi incarichi si intendono confermati fino alla naturale scadenza, salvo il caso di revoca anticipata e con possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi.