Legge regionale 06 novembre 2018, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni finanziarie intersettoriali.
Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
2. I soggetti di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate nell'anno in corso e di un prospetto delle relative spese.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2 e sono erogati a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 4 con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
4. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 102.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 29.
10. Nelle more della revisione della normativa di settore, per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), il Servizio competente in materia di sport concede i contributi ivi previsti nell'ambito di specifiche graduatorie approvate dal Servizio medesimo e formate sulla base di categorie di beneficiari, per valorizzare l'attività delle associazioni e delle società sportive delle discipline sportive associate e delle articolazioni territoriali sovracomunali degli enti di promozione sportiva, garantendo il massimo utilizzo delle risorse assegnate.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la costituzione dell'associazione "Centro studi David Maria Turoldo", promossa dal Comune di Sedegliano e avente come finalità la realizzazione e la divulgazione di studi e ricerche sulla figura e l'opera dell'autore, nonché la gestione della sua casa natale. A tale fine è assegnato al Comune di Sedegliano un contributo straordinario di 20.000 euro per l'anno 2018.
14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 29.
15. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
al comma 3 dell'articolo 6 le parole << della legge regionale 10/2008, l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia >> sono sostituite dalle seguenti: << della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC >>;

h)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 (Organismo regionale di accreditamento dei musei)
1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di musei, l'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 113/2018.
2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale avanzate dai musei e dai luoghi di cultura di appartenenza non statale presenti in Friuli Venezia Giulia. L'istanza deve dare conto del grado di rispondenza del museo richiedente agli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei ai fini dell'accreditamento al Sistema museale nazionale. L'esito dell'istruttoria è trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali per la convalida da parte della Commissione per il Sistema museale nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 113/2018.
4. L'Organismo con propria deliberazione stabilisce le proprie modalità di funzionamento.
5. L'Organismo si intende validamente costituito con la designazione di almeno quattro dei componenti di cui al comma 3; con decreto del Direttore centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di musei si dà atto della costituzione dell'Organismo.
6. La partecipazione all'Organismo non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati; gli eventuali oneri connessi con il rimborso delle spese conseguenti all'attuazione del presente articolo fanno carico ai bilanci degli enti di appartenenza dei componenti di cui al comma 3.>>;

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 9.600 euro annui concesso, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), al Comune di Fagagna per la realizzazione dell'intervento di "Restauro conservativo paramento esterno del quadrante settentrionale del castello di Fagagna: cinta muraria sulla collina detta del Cardinale", che il beneficiario è stato autorizzato a utilizzare per la realizzazione del nuovo intervento denominato "Interventi di conservazione e restauro di parte della cinta muraria nelle aree del Castello" ai sensi dell' articolo 11, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), ancorché il Comune di Fagagna non abbia rispettato i termini perentori di fine dei lavori da ultimo fissati per la realizzazione dell'opera.
17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune di Fagagna presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.
18. Ai sensi del comma 17 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso.
19. La Regione, in ragione del riconoscimento del ruolo della FISI del Friuli Venezia Giulia nella gestione delle attività connesse all'organizzazione di gare internazionali e alla promozione del settore giovanile, è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2018, anche con riferimento alle attività da svolgersi nel corso del 2019.
20. Per la finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 29.
21.
Il comma 32 dell'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è abrogato.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario a sostegno di eventi che ricordano gli ultimi giorni della Grande Guerra e che evidenziano la prospettiva della Pace, organizzati in occasione del centenario della ricorrenza.
23. Sono ammissibili le domande presentate congiuntamente da almeno tre Comuni, di cui almeno uno che sia stato teatro delle ultime battaglie della Grande Guerra.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Comune più popoloso, individuato come capofila, corredata del programma di iniziative e attività del progetto, nonché del relativo preventivo di spesa.
25. Sono ammissibili a contributo le spese relative al progetto finanziato e individuate nella domanda, come di seguito specificate:
a) spese di personale relative al progetto finanziato: a titolo esemplificativo, spese retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti, degli organizzatori, degli artisti/figuranti, del personale tecnico, degli studiosi e dei relatori; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute da artisti, relatori e figuranti e rimborsate dal soggetto beneficiario;
b) spese direttamente collegabili al progetto finanziato: a titolo esemplificativo, spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche e mobili di scenografie; montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative, spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio e altre spese di allestimento, spese per premi e concorsi;
c) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità;
d) spese per la gestione di spazi relativi al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per gli spettacoli o le altre attività culturali e spese di pulizia;
e) spese di rappresentanza: spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali per un importo complessivo non superiore al 10 per cento dell'incentivo concesso.
26. Sono ammissibili anche le spese già sostenute alla data di presentazione della domanda e relative al progetto finanziato.
27. La graduatoria delle domande è adottata con deliberazione della Giunta regionale sulla base di quanto disposto dal comma 23. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo è erogato a seguito dell'approvazione della rendicontazione.
28. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 15.000 euro, per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella G, di cui al comma 29.
29. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1 Parole soppresse al comma 11 da art. 119, comma 1, L. R. 8/2022