Legge regionale 06 novembre 2018, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni finanziarie intersettoriali.
Art. 6
 (Trasporti e diritto alla mobilità)
1. L'Amministrazione regionale promuove misure finalizzate a supportare gli enti locali interessati dalle problematiche derivanti alla viabilità regionale e locale, dai lavori in corso per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale trasferisce al Comune di Latisana, quale Comune capofila, risorse finanziarie per la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, di unità di personale, funzionali al potenziamento del personale adibito al presidio di Polizia locale sul territorio e idonee a garantire la sicurezza stradale negli ambiti della viabilità alternativa.
4. Il Comune provvede a formulare istanza di concessione alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'ente beneficiario rendiconta la spesa sostenuta mediante dichiarazione del legale rappresentante.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 8.
8. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 9/2019