<<Art. 6
(Trattamento economico)
1. Al Garante regionale spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennitā di presenza dei consiglieri regionali.
2. Al Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in localitā diverse dal Comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalitā previste per i dipendenti regionali.>>.