<<Art. 3
(Requisiti)
1. Il Garante regionale è scelto tra persone di indiscussa moralità, specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a discriminazioni.
2. Il Garante regionale deve possedere requisiti di competenza ed esperienza specifica in materia di diritti e problematiche dell'infanzia, sulle discriminazioni, nonché sulla peculiarità della condizione di detenuto, oltreché competenze generali e comprovate di ordine giuridico-amministrativo.>>.