Art. 15
(Disposizioni transitorie)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i componenti del Garante regionale dei diritti della persona di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 9/2014 cessano dalla carica; rimane in carica il Presidente del Garante regionale, il quale esercita tutte le funzioni dell'organo collegiale fino alla sua scadenza naturale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente del Garante regionale spetta il trattamento economico previsto dall'
articolo 6 della legge regionale 9/2014, come sostituito dall'articolo 7.