Il comma 3 dell'articolo 12 (Programmazione dell'attivitā e dotazione finanziaria) della
legge regionale 9/2014 č sostituito dal seguente:
<<3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante regionale presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attivitā svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria. La relazione č trasmessa ai consiglieri regionali ai fini dell'esame da parte del Consiglio regionale.>>.