Legge regionale 30 ottobre 2018, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante "Istituzione del Garante dei diritti della persona" e istituzione del Difensore civico regionale.
Art. 2
1.
Dopo l'articolo 1 della legge regionale 9/2014 è inserito il seguente capo:
<<CAPO I bis
 (Difensore civico regionale)
Art. 1 ter
 (Requisiti e incompatibilità)
1. Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione, non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate ai commi 2, 3 e 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico - amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
3. Non può essere comunque eletto Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, la carica di Difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di un'attività che possa presentare un conflitto d'interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno.
5. Quando si verifichi una delle cause d'incompatibilità previste dai commi 2, 3 e 4, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.
6. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del Difensore civico.
Art. 1 quinquies
 (Funzioni)
2. Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse, il Difensore civico segue presso gli enti indicati al comma 1, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.
3. Di sua iniziativa, il Difensore civico può intervenire presso gli enti di cui al comma 1 per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.
4. L'azione del Difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti e atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni a essi comuni.
5. Il Difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione.
6. L'intervento del Difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.
7. Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, il Difensore civico ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio e ottenere copia dei provvedimenti e atti comunque collegati con le pratiche predette, nonché notizie e informazioni.
8. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.
9. Il soggetto o i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione o allo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi del presente articolo, del Difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti, i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente, abbiano ricevuto dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.
10. Il Difensore civico, previa comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, chiede al responsabile d'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.
11. In occasione di tale esame il Difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale.
12. Trascorso il termine di cui al comma 11, il Difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.
13. Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 9
1.
L'articolo 8 della legge regionale 9/2014 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti)
1. Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza):
a) verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989;
b) sollecita l'adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione per bambini e adolescenti maggiormente svantaggiati e vulnerabili, quali i minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati e richiedenti asilo, i minori vittime di tratta o figli di vittime di tratta, i soggetti con disabilità, i minori collocati al di fuori della famiglia di origine o situati negli istituti penali e verifica la corretta attuazione delle norme regionali attinenti;
c) propone linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione allo scopo di realizzare un effettivo collegamento tra l'autorità giudiziaria, l'Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente;
e) promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica e in ambito scolastico sul rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla condizione degli stessi sul territorio regionale, nonché atte a sviluppare tra gli adolescenti la cultura della legalità e dell'auto-responsabilità;
f) seleziona, prepara, offre consulenza, sostegno e accompagnamento alle persone disponibili ad assumere funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore, provvedendo anche alla tenuta e all'aggiornamento del relativo elenco;
h) favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano;
i) segnala ai servizi e alle strutture socioassistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle autorità competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da persone anche minorenni o da persone giuridiche;
j) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in istituti educativi, sanitari e socioassistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;
k) richiede informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela giuridica e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;
l) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione di misure alternative alla detenzione per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il rapporto continuativo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure alternative;
m) vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali trasgressioni;
n) collabora con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale;
o) promuove iniziative volte a prolungare, anche dopo la maggiore età e fino al loro compimento, ogni utile provvidenza in favore degli adolescenti per i quali siano in corso pubbliche attività educative, di formazione o di sostegno.>>.

Art. 10
1.
Al comma 2 dell'articolo 9 (Funzione di garanzia per le persone private della libertà personale) della legge regionale 9/2014 dopo le parole <<legge 10/2014>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché dell'articolo 19, comma 3, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, dalla legge 46/2017>>.

Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, c. 1 bis, L.R. 9/2014.
Art. 16
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 quater della legge regionale 9/2014, come inserito dall'articolo 2, dell'articolo 6 della legge regionale 9/2014, come sostituito dall'articolo 7, fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.