Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 18/10/2018

Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.
Art. 2
 (Regimi di aiuto)
1. Gli aiuti a copertura delle spese di cui all'articolo 7, comma 1, sono concessi in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, e, in particolare, nel rispetto dell'articolo 17.
2. Gli aiuti a copertura delle spese derivanti dal mantenimento dei posti di lavoro di cui all'articolo 7, comma 2, sono concessi in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
Art. 8
 (Intensità dell'aiuto)
1. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 20 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1, nel caso delle piccole imprese ed è ridotta al 10 per cento nel caso di medie imprese.
2. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 30 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Nel rispetto dell'intensità di cui al comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'aiuto può essere cumulato con altre agevolazioni pubbliche se consentito dalla relativa normativa di settore.
Art. 11
 (Caratteristiche, criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti)
1. I finanziamenti sono erogati per le spese di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sotto forma di mutui dell'importo massimo di 500.000,00 euro per impresa e della durata massima di venti anni, compreso il periodo di preammortamento, la cui durata massima è determinata in ventiquattro mesi.
2. I finanziamenti sono erogati secondo quanto previsto dalla legge regionale 80/1982 e dalle convenzioni stipulate tra Amministrazione regionale e banche ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale con i criteri e le modalità, per quanto compatibili, previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 248 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).
Art. 12
 (Caratteristiche, modalità di concessione e di erogazione dei contributi in conto capitale)
1. I contributi in conto capitale sono concessi dalla Direzione nella misura massima di 500,000,00 euro ad impresa per le spese di cui all'articolo 7, comma 1, di 200.000 euro per le spese di cui all'articolo 7, comma 2, e complessivamente non possono superare l'importo di 500.000 ad impresa.
2. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
4. Nel caso di acquisto di azienda o di ramo d'azienda il cui corrispettivo identifica il prezzo unitario del complesso aziendale trasferito e non i singoli elementi che la compongono, la spesa per l'acquisizione degli attivi è rendicontata dall'impresa beneficiaria con la presentazione del contratto di acquisto per il valore riconosciuto agli attivi nel contratto medesimo sino al concorso del loro valore di perizia ed è accertata dalla Direzione verificando l'avvenuto pagamento del corrispettivo per l'acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda.
5. I contributi sono erogati dalla Direzione ad avvenuta verifica dell'esecuzione degli interventi specificati nel progetto di investimento per il quale l'impresa presenta la domanda; i contributi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale concesso per questa tipologia di aiuto, previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa.