Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 18/10/2018

Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.
Art. 8
 (Intensità dell'aiuto)
1. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 20 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 7, comma 1, nel caso delle piccole imprese ed è ridotta al 10 per cento nel caso di medie imprese.
2. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 30 per cento delle spese ammissibili di cui all'articolo 7, comma 2.
3. Nel rispetto dell'intensità di cui al comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'aiuto può essere cumulato con altre agevolazioni pubbliche se consentito dalla relativa normativa di settore.