Art. 6
(Investimenti ammissibili)
1.
Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 651/2014, sono ammissibili gli investimenti consistenti in una o più delle seguenti tipologie:
a) nell'acquisizione in territorio regionale di attivi materiali o immateriali di uno stabilimento chiuso o destinato a chiudere se non acquistato, di seguito stabilimento, che svolge attività di macellazione ed, eventualmente, lavorazione o trasformazione della carne;
b) nell'ampliamento dello stabilimento;
c) nella diversificazione della produzione dello stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
d) nella trasformazione radicale del processo produttivo complessivo dello stabilimento.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), per essere considerati ammissibili, riguardano attivi acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e sono realizzati a condizione di mercato, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), del
regolamento (UE) 651/2014.
3. La condizione di cui al comma 2 non si applica se l'acquisto riguarda una piccola impresa ed è realizzato da un membro della famiglia o da un suo dipendente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, secondo periodo, del
regolamento (UE) 651/2014.
4. L'acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, secondo periodo, del
regolamento (UE) 651/2014.