1.
Beneficiarie dell'aiuto sono le imprese che presentano i seguenti requisiti:
a) sono iscritte al Registro delle imprese e conducono in regione una unità tecnico-economica (UTE) per la macellazione, lavorazione o trasformazione delle carni come risultante dal Registro medesimo. L'UTE può essere realizzata anche nello stabilimento oggetto dell'investimento ai sensi dell'articolo 6; la dimostrazione relativa alla conduzione dell'UTE può avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda, prima dell'erogazione dell'aiuto;
b) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI) di cui all'allegato I del
regolamento (UE) 651/2014;
c) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 18), del
regolamento (UE) 651/2014;
d) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.