Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 18/10/2018

Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.
Art. 2
 (Regimi di aiuto)
1. Gli aiuti a copertura delle spese di cui all'articolo 7, comma 1, sono concessi in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, e, in particolare, nel rispetto dell'articolo 17.
2. Gli aiuti a copertura delle spese derivanti dal mantenimento dei posti di lavoro di cui all'articolo 7, comma 2, sono concessi in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.