Art. 1
(Oggetto e finalitā)
1. La Regione interviene nelle situazioni di crisi della filiera regionale delle carni fresche e trasformate promuovendo la realizzazione di progetti di investimento finalizzati a mantenere l'attivitā di macellazione e che perseguono, anche come ricaduta indotta, il mantenimento della produttivitā e del livello occupazionale degli operatori della filiera stessa.
2. Per le finalitā di cui al comma 1, la Regione č autorizzata a concedere gli aiuti previsti dalla presente legge.