Legge regionale 09 agosto 2018, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
1.
Gli articoli 69 e 70 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono abrogati.

3.
Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), è soppresso.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi, benché prescritti, concessi ai Comuni ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), per la formazione di strumenti urbanistici generali e attuativi, nei casi di mancata erogazione dei contributi medesimi, qualora sia stato accertato l'avvenuto raggiungimento dell'adozione e dell'approvazione degli strumenti urbanistici succitati.
7. In deroga a quanto previsto all'articolo 6 del regolamento di attuazione della legge regionale 28/1989, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 26 novembre 1996, n. 0429/Pres. (Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, modificata dall'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19), ai fini dell'erogazione e della rendicontazione del contributo concesso, i Comuni sono tenuti a presentare un'autocertificazione attestante la spesa sostenuta per la redazione dello strumento urbanistico oggetto di contributo.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pordenone il contributo concesso per la riqualificazione edilizia del quartiere di Vallenoncello con decreto n. 10327/TERINF del 18 dicembre 2017, per il diverso intervento di centro di aggregazione denominato "Casa delle attività" nel quartiere Vallenoncello, entro il limite della spesa di 400.000 euro.
9. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai fini della definizione del nuovo quadro economico possono essere ammesse spese già sostenute per la progettazione dell'intervento finanziato originariamente.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Precenicco il contributo di 132.175 euro, destinato ai lavori di realizzazione di un'area ricreativa nel capoluogo, oggetto del decreto n. 6872/TERINF, del 19 dicembre 2016, di trasferimento delle risorse al Fondo per il coordinamento tra la Regione e le autonomie locali di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), in attuazione del procedimento di conversione autorizzato dalla deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1978 ( Legge regionale 18/2015, articolo 16. Presa d'atto delle adesioni degli enti locali al programma triennale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2016. Approvazione graduatorie degli incentivi convertibili), e del successivo decreto di impegno sul Fondo n. 4247/TERINF, del 23 giugno 2017, per il diverso intervento denominato "Lavori di straordinaria manutenzione della scuola elementare Emanuele Filiberto Duca D'Aosta".
12. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. L'Amministrazione regionale promuove misure organizzative finalizzate a supportare il sistema regionale nella gestione di risorse nazionali ed europee destinate alla realizzazione di opere pubbliche, che comportino l'attivazione di procedure di gara per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria e di lavori.
14. Per le finalità di cui al comma 13 la rete delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 44 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è individuata quale strumento organizzativo per garantire il necessario supporto alle stazioni appaltanti della Regione.
15. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 54.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 27.
16. In via transitoria, per gli anni 2018-2019-2020, nelle more dell'attivazione del sistema informativo relativo al progetto di mappatura generale dell'accessibilità, di cui all' articolo 6 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge regionale, già individuati dai Comuni attraverso l'adozione dei Piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all' articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), previa dichiarazione di adesione al progetto di mappatura generale dell'accessibilità, da parte degli stessi.
17. La domanda, di importo massimo di 50.000 euro per ciascun Comune, è presentata a partire dal 3 settembre 2018 alla Direzione centrale competente in materia di edilizia, corredata di un progetto definitivo, del quadro economico della spesa prevista e di un cronoprogramma tecnico e finanziario, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 16.
18.
Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli investimenti finanziati con le misure "Agenda urbana" e "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)", l'Amministrazione regionale trasferisce risorse finanziarie per la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, di tre unità di personale per ciascuno dei Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, finalizzati al potenziamento dell'unità di attuazione dei medesimi investimenti. Per quanto riguarda gli spazi assunzionali la Regione assegna ai Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, una quota degli spazi assunzionali assegnati alle UTI, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino ancora disponibili.

19. I Comuni provvedono a formulare istanza di concessione alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse finanziarie e gli spazi assunzionali sono determinati in 50.000 euro per l'anno 2018 e in 150.000 euro per l'anno 2019 per ciascun Comune.
20. Gli enti locali in alternativa all'assunzione di personale a tempo determinato possono ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile per utilizzare le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti.
21. Gli enti beneficiari rendicontano la spesa sostenuta mediante dichiarazione del legale rappresentante.
22. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2018 e di 600.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 27.
27. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1 Parole sostituite al comma 16 da art. 4, comma 7, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole aggiunte al comma 16 da art. 5, comma 17, L. R. 13/2019
3 Comma 23 abrogato da art. 5, comma 28, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 24 abrogato da art. 5, comma 28, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.