Legge regionale 09 agosto 2018, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 13
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
2. All'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
<<4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17/2014, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.>>;

3. Nelle more della completa realizzazione del servizio "NOEMIX", per una regione orientata verso una economia a basse emissioni di carbonio e la riduzione dell'inquinamento urbano, finanziato dal Programma Quadro europeo per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) <<Horizon 2020>>, l'Amministrazione regionale procede, in via sperimentale, all'acquisizione, anche a noleggio, di autoveicoli la cui propulsione tramite motore termico sia affiancata da un motore elettrico.
4. In sede di prima applicazione l'acquisizione di cui al comma 3 avviene con riferimento alla flotta aziendale riservata a funzioni di rappresentanza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, per quanto attiene alla cilindrata, tenuto conto che il principio di contenimento della spesa pubblica si esplicita anche attraverso la riduzione dei consumi e dei costi sociali derivanti dall'inquinamento.
5. Alle finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
10.
L'articolo 24 bis della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è abrogato.

11.
A decorrere dal 31 dicembre 2018 sono soppressi i seguenti Fondi:

b) Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51 (Nuova normativa in materia di credito agevolato a medio ed a breve termine in favore delle imprese artigiane, delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane. Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30. Concessione contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato), e all'articolo 36 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828);
c) Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), e all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della L. 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione).
15. Dall'entrata in vigore della presente legge, la disposizione dell'articolo 83, comma 8 bis, della legge regionale 28/2007, come inserito dal comma 14, si applica, con effetto retroattivo, alla rendicontazione delle spese elettorali sostenute dai candidati consiglieri per Ie elezioni regionali del 29 aprile 2018.
16. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella M.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 13/2020
2 Comma 1 abrogato da art. 90, comma 1, L. R. 6/2021
3 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 10, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.