Legge regionale 31 luglio 2018 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2018

Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015.

Art. 3

(Disposizioni di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione, le riunioni delle conferenze dei sindaci di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, della legge regionale 12/2015, come sostituito dall'articolo 1, hanno luogo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge. In difetto, previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni, provvede alla convocazione l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

2. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca la prima riunione del CAL. La presidenza del CAL, fino alla nomina del Presidente, è assicurata dal componente più anziano, che provvede alle successive convocazioni.