al primo periodo del comma 19 le parole << e i Comuni partecipanti alle medesime>> sono sostituite dalle seguenti: << , i Comuni partecipanti alle medesime e i Comuni non partecipanti alle Unioni territoriali>> e le parole << ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: << ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime>>;
b)
il comma 20 è abrogato.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.