al primo periodo del comma 19 le parole <<
e i Comuni partecipanti alle medesime
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
, i Comuni partecipanti alle medesime e i Comuni non partecipanti alle Unioni territoriali
>> e le parole <<
ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime
>>;
b)
il comma 20 è abrogato.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.