Legge regionale 07 giugno 2018, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018
Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Presentazione della richiesta di referendum di iniziativa degli elettori>>;
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La richiesta di referendum di iniziativa degli elettori, corredata della prescritta documentazione, va presentata al Presidente del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori designati ai sensi dell'articolo 5, comma 8.>>;
c)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Il Presidente del Consiglio regionale informa tempestivamente della presentazione della richiesta il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.>>.