Legge regionale 07 giugno 2018, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018
Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Proposta di referendum di iniziativa degli elettori>>;
b)
al comma 1 le parole <<La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<La proposta di referendum di iniziativa degli elettori deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio regionale>>;
c)
al comma 2 le parole <<non inferiore a 500>> sono sostituite dalle seguenti: <<non inferiore a 1.000>>;
d)
al comma 3 le parole <<non deve essere inferiore a 50>> sono sostituite dalle seguenti: <<non deve essere inferiore a 100>>;
e)
al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci>>.