Legge regionale 07 giugno 2018, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).
Art. 22
 (Norme transitorie)
1. Fino alla costituzione della Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, prevista dall'articolo 4 bis della legge regionale 5/2003, come inserito dall'articolo 3, continua ad applicarsi la legge regionale 5/2003 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La disposizione di cui all'articolo 20, comma 2 quater, della legge regionale 5/2003, come inserito dall'articolo 15, comma 1, lettera a), trova applicazione anche per le iniziative per le quali la consultazione referendaria si sia svolta prima dell'entrata in vigore della presente legge.