Legge regionale 07 giugno 2018, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).
Art. 3
1.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale 5/2003 è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 (Commissione di garanzia per i procedimenti referendari)
1. È istituita, presso il Consiglio regionale, la Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, quale organo preposto al controllo di ammissibilità e regolarità degli atti di iniziativa di referendum abrogativi e propositivi e degli atti di iniziativa legislativa popolare previsti dalla presente legge.
2. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale.
4. Due dei membri sono eletti con voto limitato fra consiglieri della Regione Friuli Venezia Giulia cessati dalla carica che abbiano esercitato il mandato almeno per una intera legislatura.
5. I componenti restano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.
6. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.
7. La Commissione delibera a maggioranza dei componenti, con la presenza di almeno cinque dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. L'ufficio di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva, nonché con lo svolgimento di attività professionali che possa dar luogo a un conflitto di interessi con la carica ricoperta.
9. Ai componenti la Commissione spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e liquidato a cura delle competenti strutture del Consiglio regionale.
10. Gli oneri di cui al comma 9 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
11. Le deliberazioni recanti provvedimenti definitivi della Commissione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.>>.

Art. 9
1.
L'articolo 12 della legge regionale 5/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Richiesta di referendum di iniziativa dei Consigli comunali)
1. La richiesta di referendum di iniziativa dei Consigli comunali deve essere approvata da ciascun Consiglio, con deliberazioni di identico contenuto, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La deliberazione deve recare il quesito formulato ai sensi dell'articolo 5, commi 5, 6 e 7, e deve inoltre indicare i nominativi di almeno cinque consiglieri dei Comuni richiedenti, delegati a esercitare le funzioni e gli adempimenti previsti dalla presente legge.
2. La richiesta di referendum, corredata delle deliberazioni dei Consigli comunali, è presentata dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1 al Presidente del Consiglio regionale.
3. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio comunale che ha approvato per primo la richiesta.
4. Sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta delibera la Commissione di cui all'articolo 4 bis entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 4 bis, comma 10, all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, all'articolo 10, commi 2 e 2 bis, e all'articolo 11. Le funzioni che le predette disposizioni assegnano ai promotori designati sono svolte dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1.
5. Ai fini della verifica del requisito della rappresentanza di almeno tre decimi della popolazione, previsto dall'articolo 2, fanno fede i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.>>.

Art. 20
1.
Dopo il capo V della legge regionale 5/2003 è inserito il seguente:
CAPO V bis
 Svolgimento dei referendum abrogativi e propositivi
Art. 24 ter
 (Interruzione, sospensione e differimento delle operazioni referendarie)
1. Ogni attività o operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del Consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale, in una domenica del mese di novembre, ed è indetto con le modalità di cui all'articolo 24 bis, comma 1, con decreto da emanarsi entro l'1 settembre.
2. In caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.
3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo Consiglio regionale, purché tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell'anno successivo, ed è nuovamente indetto con le modalità di cui all'articolo 24 bis, comma 1.
4. Ogni qual volta debbano svolgersi consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, oppure consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni comunali, in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno precedente e il trentesimo giorno successivo al giorno fissato per le votazioni, il referendum è automaticamente differito ad apposita sessione autunnale straordinaria o a quella primaverile ordinaria immediatamente successiva, ed è nuovamente indetto dal Presidente della Regione, per una domenica del mese di novembre oppure per una domenica dei mesi di aprile, maggio o giugno, sentito il Commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro l'1 settembre ovvero entro il 28 febbraio.
5. Qualora la consultazione popolare, differita ai sensi dei commi 2 e 4, riguardi un numero di referendum inferiore a cinque, il Presidente della Regione indice nuovamente i referendum automaticamente sospesi, nonché ulteriori referendum le cui richieste siano già state ammesse, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'indizione avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 bis, commi 3 e 4.
6. Qualora siano indetti referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'articolo 24 bis, che i referendum previsti dall'articolo 33 dello Statuto siano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'articolo 24 bis.

Art. 22
 (Norme transitorie)
1. Fino alla costituzione della Commissione di garanzia per i procedimenti referendari, prevista dall'articolo 4 bis della legge regionale 5/2003, come inserito dall'articolo 3, continua ad applicarsi la legge regionale 5/2003 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La disposizione di cui all'articolo 20, comma 2 quater, della legge regionale 5/2003, come inserito dall'articolo 15, comma 1, lettera a), trova applicazione anche per le iniziative per le quali la consultazione referendaria si sia svolta prima dell'entrata in vigore della presente legge.