<<Art. 22
(Modalitą di presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare)
1. La proposta di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, deve essere presentata al Presidente del Consiglio regionale corredata delle firme di almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione Friuli Venezia Giulia.
2. Spetta alla Commissione di cui all'articolo 4 bis provvedere, con le modalitą di cui all'articolo 11, alla verifica e al computo delle firme degli elettori al fine di accertare la regolaritą della proposta. Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme, e ciascun consigliere regionale.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di ammissibilitą della proposta e di regolaritą delle sottoscrizioni di cui all'articolo 11, il Presidente del Consiglio regionale assegna la proposta di legge d'iniziativa popolare alla competente Commissione, la quale č tenuta a esaminarla entro otto mesi dall'assegnazione.>>.