Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

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1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo alla Comunità religiosa serbo-ortodossa di Trieste/Српска православна црквена општина у Трсту, per la gestione dello Sportello Informativo per la Comunità serbo-ortodossa/Информативна канцеларија эа српску православну эаједницу, costituito ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 3 (Istituzione nella città di Trieste dello Sportello informativo per la comunità serba presente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia), e disciplinato in base alla Convenzione sottoscritta, in data 5 febbraio 2015, tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, la Prefettura di Trieste, il Consolato generale di Serbia a Trieste e la Comunità religiosa Serbo-Ortodossa di Trieste.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

2 bis. Limitatamente al contributo per l'anno 2018, sono ammesse le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2017.

(5)

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018 e di 30.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli, per il sostegno del suo funzionamento e della sua attività.

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51 , e successive modifiche.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

7. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale regionale, consentendo al contempo sia di completare progetti di investimento che hanno già beneficiato di contributi regionali sia di evitare il degrado di alcuni edifici di alto pregio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) alla Comunità Evangelica di Confessione Elvetica di Trieste un contributo integrativo di 100.000 euro per il completamento della realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione della Basilica di San Silvestro in Trieste nonché di restauro degli affreschi della Basilica medesima;

b) all'ente proprietario del Cimitero Greco Ortodosso di Trieste un contributo biennale integrativo di 600.000 euro complessivi per la realizzazione di lavori di irrigidimento del muro di contenimento a valle, restauro dei monumenti funebri e rifacimento del sistema di canalizzazione delle acque meteoriche.

8. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 7 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 30 settembre 2018, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.

9. I contributi di cui al comma 7 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.

10. In deroga a quanto disposto dall'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi di cui al comma 7 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 8 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del quadro economico presentato.

11. Per le finalità previste dal comma 7, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

12. Per le finalità previste dal comma 7, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

13. Al fine di incrementare la fruizione pubblica di luoghi della cultura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario a sostegno degli oneri di progettazione relativi a interventi finalizzati al riutilizzo del "Palazzo delle manifestazioni Palamostre" come spazio per l'innovazione artistica.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo quadro economico in cui vengano evidenziate la determinazione delle spese tecniche nonché la quantificazione delle spese di progettazione oggetto dell'istanza di finanziamento.

15. Il contributo di cui al comma 13 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.

16. Ai fini della rendicontazione del contributo di cui al comma 13, il Comune di Udine presenta una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

17. Per le finalità previste dal comma 13 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

18. Al fine di incrementare la fruizione pubblica di luoghi della cultura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario a sostegno degli oneri per l'adeguamento e per le attività finalizzate al riutilizzo di Villa Galvani-Galleria Pizzinato come spazio destinato al "Palazzo del fumetto".

19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo quadro economico.

20. Il contributo di cui al comma 18 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è erogato in unica soluzione anticipata su richiesta del beneficiario.

21. Ai fini della rendicontazione del contributo di cui al comma 18, il Comune di Pordenone presenta una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

22. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

23. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria in Silvis di Sesto al Reghena un contributo straordinario per il restauro degli affreschi dell'Abbazia di Sesto al Reghena.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare, comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.

25. Il contributo di cui al comma 23 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite delle risorse disponibili.

26. La concessione del contributo di cui al comma 23 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 24 per un importo commisurato alla spesa ammissibile risultante dal quadro economico presentato; per l'erogazione del contributo medesimo si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

27. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

28. I commi 121 e 122 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono sostituiti dai seguenti:

<< 121. Al fine del riconoscimento ai soggetti già beneficiari di finanziamenti attribuiti dalle Province, la Regione è autorizzata a concedere all'Università della Terza Età delle Valli del Cellina e del Colvera, Università della Terza Età di Pordenone, Università della Terza Età e degli Adulti di Cordenons, Università della Terza Età del Sanvitese, Università della Terza Età dello Spilimberghese, Università della Terza e delle Liberetà di Fiume Veneto, un finanziamento straordinario per il sostegno delle loro attività.

122. Il finanziamento di cui al comma 121 è ripartito nella seguente misura e per gli importi seguenti:

a) Università della Terza Età delle Valli del Cellina e del Colvera: 4.271 euro;

b) Università della Terza Età di Pordenone: 14.189 euro;

c) Università della Terza Età e degli Adulti di Cordenons: 5.968 euro;

d) Università della Terza Età del Sanvitese: 9.739 euro;

e) Università della Terza Età dello Spilimberghese: 3.845 euro;

f) Università della Terza e delle Liberetà di Fiume Veneto: 1.988 euro.>>.

29. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 7, comma 121, della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 28, presentano domanda di contributo alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione su richiesta del beneficiario.

30. Per le finalità previste dall'articolo 7, commi 121 e 122, della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 28, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

31. I commi da 44 a 46 dell'articolo 7 della legge regionale 45/2017 sono abrogati.

32.

( ABROGATO )

(6)

33. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.

34. Al fine di incentivare l'offerta degli impianti natatori comprensoriali nel territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa per gli oneri di progettazione nonché per ricerche e indagini preliminari, finalizzate a lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e ampliamento di impianti natatori, ai seguenti soggetti per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) Associazione sportiva dilettantistica Gorizia nuoto: 60.000 euro;

b) Comune di San Vito al Tagliamento: 100.000 euro;

c) Fondazione Istituto "Mons. Francesco Tomadini" di Udine: 80.000 euro.

(8)

35. Per le finalità previste dal comma 34 i soggetti indicati presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un elenco delle singole prestazioni oggetto dell'incentivo economico con relativi importi di massima.

36. Il Servizio competente, con il provvedimento di concessione, dispone il termine entro il quale il beneficiario deve dimostrare il raggiungimento delle finalità di cui al comma 34.

37. Il contributo di cui al comma 34 viene erogato in un'unica soluzione posticipata a seguito della presentazione della documentazione giustificativa della spesa definita nel decreto di concessione.

38. Per le finalità previste dal comma 34, lettera a), è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

39. Per le finalità previste dal comma 34, lettera b), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

40. Per le finalità previste dal comma 34, lettera c), è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Ottavio Bottecchia" un contributo straordinario per sostenere la realizzazione di interventi di manutenzione dell'impianto sportivo "Velodromo O. Bottecchia" sito nel Comune di Pordenone.

(1)

42. Per le finalità previste dal comma 41 il soggetto ivi indicato presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il 31 ottobre 2018, apposita domanda corredata della relazione illustrativa e relativo quadro economico di spesa nonché di documentazione dimostrativa della disponibilità del bene e dell'autorizzazione a effettuare i lavori; la disponibilità deve essere mantenuta ininterrottamente fino all'ultimazione dei lavori stessi.

(2)

42 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare i lavori di manutenzione in capo al soggetto di cui al comma 41 risulti inferiore alla durata del vincolo di destinazione, la concessione del contributo è subordinata all'impegno, da parte dell'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo oggetto di contributo, di mantenere il vincolo di destinazione sino alla scadenza del termine quinquennale di cui al citato articolo 32, comma 1.

(3)

42 ter. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa; ai fini della rendicontazione sono ammissibili anche le spese effettuate in data anteriore alla presentazione della domanda.

(4)

43. Per le finalità previste dal comma 41 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.

44. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione sviluppata a sostegno degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), perseguendo al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta per l'esercizio 2018 la validità delle graduatorie degli interventi ammissibili a contributo a valere sui bandi approvati rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale n. 2031 e n. 2030 del 20 ottobre 2017.

45. Per le finalità previste dal comma 44, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella M riferita all'articolo 7, comma 82, della legge regionale 45/2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i soggetti inseriti nelle suddette graduatorie mediante scorrimento delle medesime fino a un importo massimo di 125.000 euro per gli interventi di manutenzione ordinaria e sino a un massimo di 310.000 euro per gli interventi di manutenzione straordinaria. Gli interventi finanziati a scorrimento devono essere ultimati entro il 30 giugno 2019.

Note:

Comma 41 sostituito da art. 7, comma 34, lettera a), L. R. 20/2018

Comma 42 sostituito da art. 7, comma 34, lettera a), L. R. 20/2018

Comma 42 bis aggiunto da art. 7, comma 34, lettera b), L. R. 20/2018

Comma 42 ter aggiunto da art. 7, comma 34, lettera b), L. R. 20/2018

Comma 2 bis aggiunto da art. 11, comma 23, L. R. 20/2018

Comma 32 abrogato da art. 7, comma 21, L. R. 25/2018

Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 10/2020

Integrata la disciplina del comma 34 da art. 6, comma 65, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.