Legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
Art. 3
 (Tutela dell'ambiente e energia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tramonti di Sotto un contributo per la realizzazione di analisi idrologiche e idrauliche nell'area della Valtramontina finalizzate alla verifica dell'attualità della classificazione di pericolosità idrogeologica.
2. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 1, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 17.500 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 86.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela e valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
8. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 30 bis, della legge regionale 25/2016, come inserito dal comma 7, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni soci di Isontina ambiente s.r.l., un contributo per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dalla società, necessari a evitare il verificarsi di rischi ambientali e derivanti dal protrarsi della gestione della discarica denominata "Pecol dei Lupi" nelle more della chiusura della discarica stessa.
11. Il contributo di cui al comma 9 è ripartito tra i Comuni richiedenti, nei limiti delle risorse disponibili, in proporzione agli oneri effettivamente imputati ai singoli Comuni da Isontina ambiente s.r.l..
12. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 9 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
13. In sede di prima applicazione le domande di contributo di cui al comma 10 sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 550.000 euro per l'anno 2018 e 500.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni senza scopo di lucro, un contributo per la promozione di progetti finalizzati alla diffusione dell'uso dei pannolini lavabili per bambini, consistenti in attività di divulgazione e di formazione, nonché nell'acquisto di kit di pannolini lavabili da distribuire mediante prestito con pagamento di cauzione.
16. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione del contributo, nonché di rendicontazione della spesa.
17. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
18. In attuazione del Piano regionale amianto di cui all'articolo 16 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio culturale del Monfalconese con sede legale in Ronchi dei Legionari (GO), un contributo per la valorizzazione, la conservazione e la diffusione pubblica dell'informazione in materia di amianto.
19. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 18, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 18 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 2 (Tutela valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
23. Con regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti l'ammontare massimo dei singoli contributi di cui al comma 22, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
24. Con il medesimo regolamento di cui al comma 23 sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di commercio delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 22 e delle risorse, destinate alle Camere di commercio, per lo svolgimento dell'attività.
25. I contributi di cui al comma 22 sono cumulabili con altri finanziamenti nel limite massimo del costo dell'acquisto.
26. I contributi di cui al comma 22 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
27. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
28. Per le finalità di cui al comma 22, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 24 rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa di 14.400 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cividale del Friuli un finanziamento per la realizzazione del secondo lotto funzionale del progetto dei lavori di costruzione della variante aerea del tracciato della linea elettrica da 132 KV Manzano-Cividale del Friuli, interferente con il Piano attuativo comunale zona omogenea D2.
30. La domanda di contributo di cui al comma 29, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio energia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
31. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 29 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, tenuto conto della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario.
32. Il contributo di cui al comma 29 è rendicontato ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
33. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di San Dorligo della Valle per la valutazione delle possibili azioni di contenimento delle molestie olfattive legate all'attività di deposito di oli minerali presente sul territorio comunale.
35. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 34, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
36. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 34 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
37. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
Note:
1 Parole sostituite al comma 22 da art. 4, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Derogata la disciplina del comma 10 da art. 4, comma 18, L. R. 13/2019
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 20, L. R. 13/2019
4 Derogata la disciplina del comma 10 da art. 4, comma 14, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Parole sostituite al comma 10 da art. 4, comma 29, L. R. 13/2022