Legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
Art. 2
 (Risorse agricole e forestali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere alle organizzazioni e alle associazioni aventi sede in regione un sostegno per le spese riconducibili ad attività sindacali e di rappresentanza finalizzate al conseguimento dei propri scopi istituzionali di interesse agricolo oppure per finalità di assistenza e di sviluppo della cooperazione agricola.
4. I beneficiari presentano, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del sostegno, la documentazione prevista dall' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e il bilancio consuntivo, dal quale risulti il sostegno concesso.
6.
La legge regionale 8 giugno 1978, n. 56 (Sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo), è abrogata. La legge regionale 56/1978 continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle domande presentate nel 2017.

8. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
9. Per sostenere la produzione delle birre derivanti da materie prime coltivate in regione l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università degli studi di Udine per la realizzazione di un progetto di ricerca volto a identificare le più idonee combinazioni tra luppoli e orzi, ai fini della caratterizzazione delle birre.
10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702, della Commissione, del 25 giugno 2014 , che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 , pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'1 luglio 2014, n. L 193.
12. Il contributo è concesso, a seguito della registrazione del numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea, con decreto del Direttore del Servizio competente in cui sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione. Qualora sia stata presentata la relativa richiesta, contestualmente alla concessione, il contributo è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento.
13. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
15. I finanziamenti integrativi di cui al comma 14 sono finalizzati a erogare gli aiuti previsti dalla misura investimenti, secondo le procedure stabilite dai decreti ministeriali attuativi della misura e dall'Organismo pagatore:
a) a microimprese, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 , pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'1 luglio 2014, n. L 193, con esclusione delle imprese in difficoltà come definite dal paragrafo 14 del medesimo articolo e delle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che ha dichiarato degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
b) nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 e, in particolare, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 6 relativo all'effetto di incentivazione, dall'articolo 8 relativo al cumulo di aiuti e dall'articolo 17 relativo agli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.
16. Il regime di aiuti di cui al comma 14 si applica dal ricevimento del numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea fino al 31 dicembre 2020.
17. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
18. Al fine di consentire il potenziamento dei siti vocati allo sviluppo dell'acquacoltura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento per l'esecuzione del campionamento dei sedimenti e di indagini geotecniche da effettuarsi nelle valli da pesca di proprietà comunale.
19. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 18, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento è erogato in via anticipata nella misura dell'80 per cento previa istanza del Comune. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
21.
Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), dopo le parole << del Fondo medesimo>> sono aggiunte le seguenti: << e assume la denominazione di "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del FEASR" in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821 , della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati>>.

23. Il contributo di cui al comma 22 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 702/2014 , pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'1 luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, dall'articolo 24 che riguarda gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli.
24. Le iniziative di cui al comma 22, lettere a) e b), sono destinate alle imprese vitivinicole che rientrano nella definizione di PMI di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 , a esclusione di quelle che rientrano nella definizione di "imprese in difficoltà" di cui all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento medesimo.
25. Le iniziative di cui al comma 22, lettere a) e b), sono accessibili sia alle imprese aderenti al Consorzio, sia alle imprese non aderenti al medesimo, nel qual caso la partecipazione alle iniziative non è subordinata all'adesione al Consorzio e la compartecipazione delle imprese alle spese amministrative del Consorzio è limitata ai costi inerenti alle azioni promozionali.
26. La domanda per il contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative programmate e del preventivo di spesa.
28. Il contributo di cui al comma 22 è concesso nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile con decreto del Direttore del Servizio competente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
29. Il contributo di cui al comma 22 non può essere cumulato con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili.
30. Il contributo di cui al comma 22 è erogato in via anticipata ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, previa richiesta formale del Consorzio, previa presentazione di adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa e previa presentazione di dichiarazione attestante l'assenza di ordini di recupero di un aiuto illegittimo e dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione europea a carico del Consorzio o delle imprese interessate.
31. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
32. Al fine di consentire il miglioramento delle condizioni dell'"Impianto per la trasformazione, tipizzazione e commercializzazione Vini di Cormons (GO)", trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cantina produttori Cormons società cooperativa agricola, locatrice dell'Impianto, un contributo di 35.000 euro per interventi di manutenzione ordinaria degli immobili, in conformità a quanto previsto dal contratto di locazione stipulato con ERSA ai sensi dell'articolo 2, comma 20 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).
33. Il contributo di cui al comma 32 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
35. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
36. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 35.000 euro per il 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
37. Al fine di garantire l'emanazione del bando relativo al regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in tempo utile a realizzare gli impianti in un periodo compatibile con la fisiologia della vite, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad emanare il bando di cui al decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 117 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione) nelle more dell'assegnazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse finanziarie comunitarie previste per la campagna 2018-2019, utilizzando fondi integrativi regionali e nel rispetto del Piano Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo 2019-2023.
38. Se l'assegnazione delle risorse finanziarie dell'Unione europea avviene prima dell'approvazione della graduatoria ed è sufficiente per tutte le domande ammesse, i fondi integrativi regionali di cui al comma 37 non vengono utilizzati.
39. I contributi finanziati con i fondi integrativi regionali di cui al comma 37 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.
40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
42. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il regolare espletamento delle funzioni e lo svolgimento delle attività del Fondo relative all'utilizzo dei fondi FEASR e disciplinate dall'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), nelle more della nomina dell'amministratore ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis della legge regionale 80/1982 come modificato dal comma 41, la competenza all'adozione dei provvedimenti esecutivi dell'attività gestionale del Fondo permane in capo al soggetto che ha sottoscritto l'accordo di finanziamento.
43. La Regione, al fine di migliorare il reddito delle imprese agricole, supporta le imprese con unità tecnico economica situata sul territorio regionale e aventi come attività costituente l'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione in forma associata di prodotti di qualità, in particolare per le coltivazioni di patata.
47. La domanda di liquidazione è presentata entro il 15 ottobre 2018 ed è corredata dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea degli associati. L'aiuto è liquidato nei limiti dell'importo impegnato e delle perdite evidenziate dal bilancio e riconducibili ai danni di cui al comma 44.
48. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
49. Al fine di incentivare l'autoproduzione di sementi e la selezione evolutiva da parte delle imprese agricole, con particolare riferimento alla produzione biologica, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA) svolge, anche in collaborazione con gli agricoltori biologici e le loro associazioni, attività di informazione e di divulgazione nonché di controllo fitosanitario sul ciclo produttivo delle sementi autoprodotte.
50. Le attività di cui al comma 49 sono realizzate con oneri a carico del bilancio di ERSA.
51. Al fine di favorire il mantenimento di un habitat idoneo per la conservazione della fauna ittica e lo sviluppo di condizioni adeguate alle esigenze della pesca in ambiente marino e lagunare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale con sede in Sgonico (TS) un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio preventivo sulla diffusione della specie alloctona "Noce di Mare" (Mnemiopsis leidyi).
52. Il contributo di cui al comma 51 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
55. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 51 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
56. Ai procedimenti relativi all'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e ai veicoli, derivanti da eventi occorsi o constatati fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 23 (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b) e) e 39, comma 1, lettera a bis) della legge regionale 6/2008), continuano ad applicarsi i regolamenti provinciali vigenti alla data medesima, fatta salva la percentuale per l'indennizzo dei danni che viene stabilita nella misura massima dell'80 per cento in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
57. Alle finalità di cui al comma 56 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
60. Per l'acquisizione dei manufatti di cui al comma 58, è destinata la spesa di 23.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B relativa all'articolo 11, comma 2.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura isontina un contributo straordinario per la realizzazione, in Comune di San Pier d'Isonzo su beni del demanio regionale, di locali adibiti a centro operativo per il personale di campagna e per il ricovero di mezzi e attrezzi funzionali alla gestione degli impianti irrigui e delle opere di bonifica e all'attività istituzionale consortile.
62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 e la contestuale richiesta di liquidazione del 100 per cento del contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.
64. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 61 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A relativa all'articolo 11, comma 1.
Note:
1 Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 14, L. R. 20/2018
2 Parole sostituite al comma 53 da art. 3, comma 15, L. R. 20/2018
3 Integrata la disciplina del comma 45 da art. 3, comma 5, L. R. 13/2019
4 Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5 Comma 53 bis aggiunto da art. 4, comma 33, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
6 Parole aggiunte al comma 54 da art. 4, comma 33, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.