Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

CAPO IV

LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE STORICHE

Art. 37

(Interventi)

1. Gli interventi di promozione delle culture e delle lingue minoritarie, slovena, friulana e tedesca sono attuati nell'ambito del Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 34, nonché mediante il sostegno finanziario alle attività specifiche di cui al titolo IV della presente legge, di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e alla legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia).

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 37 bis

(Centro regionale di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana)

(1)

1. In conformità con le disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) l'Amministrazione regionale intende favorire la diffusione della lingua friulana e accrescere la qualità e le competenze del personale docente nelle istituzioni scolastiche regionali anche attraverso lo sviluppo di un Centro regionale di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana, denominato "Docuscuele" a disposizione degli insegnanti, degli alunni e delle famiglie e gestito dalla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un contributo annuo a sostegno del Centro, per lo sviluppo di attività informative, di formazione, di produzione e diffusione del materiale didattico e di altre attività di valorizzazione della lingua friulana nelle scuole, conformemente alle linee di sviluppo regionali in materia di valorizzazione della lingua friulana contenute nel Piano Generale di Politica Linguistica per la lingua friulana di cui all'articolo 25 della legge Regionale 29/2007.

2 bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 si svolgono in collaborazione con l'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF), l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'Università degli studi di Udine e con altri soggetti pubblici e privati con comprovate esperienze nel settore.

(2)

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro il 28 febbraio di ogni anno al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e del rendiconto del contributo dell'anno precedente. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con erogazione dell'intera somma su richiesta del beneficiario. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

4. Limitatamente all'anno 2019 la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa.

5. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.

Note:

Articolo aggiunto da art. 8, comma 51, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 2 bis aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 6/2021