Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TITOLO III

POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

CAPO I

OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI DIDATTICI

Art. 33

(Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa)

(4)

1. La Regione sostiene interventi proposti da istituzioni scolastiche, singole o aggregate in reti, e definiti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dell'articolo 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

2. Per le finalità di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, il Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa contenente la programmazione degli interventi, in coordinamento temporale con il rinnovo dei Piani triennali dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Il Piano ha validità triennale ed è aggiornato periodicamente, anche mediante attività di monitoraggio della sua attuazione.

(5)

3. II Piano intende favorire un'offerta formativa ricca e articolata per gli studenti e, valorizzando la autonomia scolastica, definisce le tipologie di interventi, le linee di azione e le aree tematiche per lo sviluppo della integrazione, della inclusione, dell'uguaglianza, delle pari opportunità e delle competenze necessarie ad esercitare una cittadinanza attiva nel contesto locale e nel contesto europeo. Con il medesimo atto la Giunta regionale definisce anche il riparto delle risorse per le diverse tipologie di intervento.

4. Le tipologie di intervento previste nel Piano di cui al comma 2 sono:

a) interventi finalizzati a sostenere l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, ivi compresi quelli riguardanti la promozione dello studio delle lingue straniere comunitarie;

b) progetti speciali;

c) interventi per l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche;

d)

( ABROGATA )

e)

( ABROGATA )

f)

( ABROGATA )

f bis) convenzioni con soggetti pubblici per la realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo.

(1)(2)(3)(6)(7)(8)

Note:

Parole soppresse alla lettera a) del comma 4 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019

Lettera f) del comma 4 sostituita da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019

Lettera f bis) del comma 4 aggiunta da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera e) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera f) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 33 bis

(Regolamento)

(1)

1. Con regolamento regionale sono definiti i termini, le modalità di attuazione e i criteri di assegnazione degli interventi di cui al capo II, capo III e capo IV del presente titolo.

Note:

Articolo aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 3/2019

CAPO II

INTERVENTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 34

(Destinatari e oggetto degli interventi)

1. La Regione è autorizzata a concedere alle scuole statali e paritarie della Regione appartenente al sistema scolastico regionale, aventi la sede legale o sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia, contributi triennali a sostegno degli interventi previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) delle istituzioni scolastiche medesime e che risultano essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 33.

(1)

2.

( ABROGATO )

(2)

3.

( ABROGATO )

(3)

3 bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 ai soggetti gestori delle scuole paritarie del sistema scolastico regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.

(4)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 4, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 35

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 3/2019

CAPO III

PROGETTI SPECIALI

Art. 36

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 3/2019

Art. 36 bis

(Interventi a favore delle scuole per celebrare i Giorni della memoria e del ricordo)

(1)

1. Al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, l'Amministrazione regionale sostiene iniziative, incontri e viaggi della memoria da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto indicato nella legge 20 luglio 2000, n. 211"Istituzione del <<Giorno della Memoria>> in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti" e nella legge 30 marzo 2004, n. 92"Istituzione del <<Giorno del ricordo>> in memoria dei martiri delle foibe, dell'esodo istriano-giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati".

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle scuole e ai Comuni della regione un contributo a sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo.

3. Sono beneficiarie dei contributi di cui al comma 2 le istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia quali capofila di reti di istituzioni scolastiche composte di almeno tre istituti compreso il capofila. Sono, altresì, beneficiari i Comuni purché in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro.

3 bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale sostiene la formazione dei docenti delle scuole, gli studi e le ricerche e realizza monitoraggi e analisi degli interventi regionali in materia.

(2)

3 ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati con cui stipula apposite convenzioni. I soggetti privati sono selezionati nella piena osservanza dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, mutuo riconoscimento e trasparenza.

(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 3/2019

Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 32, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 32, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 36 ter

(Progetto "I Lincei per la scuola")

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con le Università degli Studi di Trieste e di Udine per il sostegno del progetto promosso nel 2010 dall'Accademia Nazionale dei Lincei e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca realizzato dalla fondazione "I Lincei per la Scuola" insieme ai Poli territoriali, con lo scopo di proporre e organizzare attività di formazione per i docenti volte al miglioramento del sistema d'istruzione, attraverso corsi di aggiornamento svolti con metodo laboratoriale nelle discipline previste dalla fondazione.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, sono approvati lo schema di convenzione di durata almeno annuale e la proposta di interventi, unitamente al riparto a favore delle due università quali Poli del progetto nazionale del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Gli interventi di cui al comma 2, compatibilmente con le finalità di cui al comma 1, sono destinati a incrementare la copertura geografica delle attività di formazione, con particolare rilievo alle aree periferiche e montane e a favorire l'utilizzo della didattica digitale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 36 quater

(Progetto classi sperimentali)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, con i rappresentanti del sistema produttivo e con istituti scolastici secondari, di secondo grado del sistema scolastico regionale di riferimento per il sostegno di progetti riguardanti l'attivazione di classi sperimentali del secondo biennio e ultimo anno, che hanno lo scopo di realizzare percorsi scolastici innovativi per consentire agli allievi di osservare e sperimentare le attività delle professioni collegate alle filiere produttive strategiche del territorio regionale e di favorire un più agevole e immediato ingresso nel mondo del lavoro coerente con il percorso scolastico concluso.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, sono approvati lo schema di convenzione, dalla quale devono emergere i seguenti impegni delle parti:

a) per l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'impegno a sostenere e accompagnare il processo di modifica curricolare nel rispetto degli ordinamenti scolastici esistenti, a monitorare l'andamento del processo e a favorire la formazione dei docenti;

b) per l'istituto scolastico secondario di secondo grado, l'impegno ad adottare le forme di flessibilità e autonomia consentite dall'ordinamento scolastico al fine di attuare la modifica curricolare anche con la trasversalità degli insegnamenti tra un indirizzo e l'altro per consentire la curvatura necessaria sulle tematiche di interesse delle filiere produttive strategiche regionali;

c) per i rappresentanti del sistema produttivo l'impegno ad individuare gli esperti delle filiere produttive strategiche regionali per svolgere attività di formazione in compresenza nel numero minimo di ore definito nel protocollo, a supportare le attività di promozione, a promuovere iniziative volte a favorire l'integrazione tra le scuole e le imprese e ad individuare aziende disponibili ad assumere ad esito del percorso formativo gli studenti in ambiti coerenti con il percorso di studio e la curvatura della classe sperimentale;

d) per l'Amministrazione regionale l'impegno a sostenere il percorso con interventi di orientamento educativo, di pianificazione dell'offerta formativa e della rete scolastica e con un supporto finanziario a favore dell'istituto scolastico sottoscrittore nella misura massima di 10.000 euro a valere per l'intero percorso.

3. La medesima convenzione di cui al comma 2 definisce gli indirizzi e le articolazioni oggetto di modifica curricolare, i termini e le modalità di erogazione del finanziamento regionale e di rendicontazione della spesa sostenuta.

Note:

Articolo aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 36 quinquies

(Promozione attività musicale nelle scuole)

(1)

1. Al fine di sostenere e rafforzare le iniziative volte alla promozione dell'attività musicale nelle scuole primarie del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di ANBIMA Fvg e di USCI Fvg, contributi alle bande musicali e ai cori del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento di corsi di educazione musicale nelle classi delle scuole primarie del sistema scolastico regionale, in convenzione o accordo con i singoli istituti scolastici.

(2)

2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuato il riparto delle risorse da assegnare ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg.

3. ANBIMA Fvg e USCI Fvg effettuano il riparto delle risorse assegnate a favore delle bande musicali e dei cori del Friuli Venezia Giulia sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.

4. Il contributo è richiesto dalla singola banda musicale o dal singolo coro ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg entro il 31 ottobre di ogni anno.

5. Il riparto è effettuato da ANBIMA Fvg e da USCI Fvg entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande sulla base delle risorse spettanti a ciascuna banda musicale e a ciascun coro.

6. A ciascuna banda musicale o coro è concesso un contributo nella misura massima di 3.000 euro. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.

7. Fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo del contributo viene riservato per le attività amministrative di riparto e di rendicontazione.

8. Sono ammissibili a finanziamento le spese per noleggio di strumenti e attrezzature musicali, materiale di consumo e materiale didattico, compensi e prestazioni di collaborazione per docenze.

9. I contributi previsti per le finalità di cui al comma 1 sono cumulabili con altre forme contributive concesse da soggetti pubblici e privati per le medesime attività, purché il totale dei benefici economici non superi il totale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dei corsi di educazione musicale.

10. ANBIMA Fvg e USCI Fvg rendicontano le spese sostenute dalle bande musicali e dai cori secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 34, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 34, L. R. 13/2023

CAPO IV

LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE STORICHE

Art. 37

(Interventi)

1. Gli interventi di promozione delle culture e delle lingue minoritarie, slovena, friulana e tedesca sono attuati nell'ambito del Piano triennale per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 34, nonché mediante il sostegno finanziario alle attività specifiche di cui al titolo IV della presente legge, di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e alla legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia).

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 37 bis

(Centro regionale di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana)

(1)

1. In conformità con le disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) l'Amministrazione regionale intende favorire la diffusione della lingua friulana e accrescere la qualità e le competenze del personale docente nelle istituzioni scolastiche regionali anche attraverso lo sviluppo di un Centro regionale di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana, denominato "Docuscuele" a disposizione degli insegnanti, degli alunni e delle famiglie e gestito dalla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un contributo annuo a sostegno del Centro, per lo sviluppo di attività informative, di formazione, di produzione e diffusione del materiale didattico e di altre attività di valorizzazione della lingua friulana nelle scuole, conformemente alle linee di sviluppo regionali in materia di valorizzazione della lingua friulana contenute nel Piano Generale di Politica Linguistica per la lingua friulana di cui all'articolo 25 della legge Regionale 29/2007.

2 bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 si svolgono in collaborazione con l'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF), l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'Università degli studi di Udine e con altri soggetti pubblici e privati con comprovate esperienze nel settore.

(2)

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro il 28 febbraio di ogni anno al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e del rendiconto del contributo dell'anno precedente. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con erogazione dell'intera somma su richiesta del beneficiario. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

4. Limitatamente all'anno 2019 la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa.

5. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.

Note:

Articolo aggiunto da art. 8, comma 51, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 2 bis aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 6/2021

CAPO V

SEZIONI PRIMAVERA

Art. 38

(Sezioni Primavera)

(1)

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi annui a favore delle sezioni sperimentali, denominate "Sezioni Primavera", disciplinate dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e dai relativi accordi e intese attuative con le autorità scolastiche statali, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi.

2. Le disposizioni della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), non si applicano alle sezioni di cui al comma 1.

2 bis. Al fine di assicurare la continuità e il funzionamento dei servizi esistenti e di perseguirne la graduale diffusione territoriale pur in carenza di personale specificamente qualificato, in via transitoria per l'anno educativo 2023/2024 i servizi possono essere ammessi alla sperimentazione anche in presenza di personale in possesso dei seguenti titoli di studio:

a) lauree in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L 19), pur in assenza dell'indirizzo specifico;

b) lauree quinquennali a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM 85 bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti.

(2)

2 ter. Ai fini del comma 2 bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che consentono l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anche a coloro che siano in possesso dei i titoli riconosciuti validi in precedenza dalla normativa regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali) e di cui all'articolo 29 della legge regionale 20/2005.

(3)

3. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi, ai soggetti privati gestori delle sezioni sperimentali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 5, L. R. 15/2020

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

CAPO VI

PIANO REGIONALE SCUOLA DIGITALE

Art. 39

(Programma regionale per la scuola digitale)

1. L'Amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 1 commi 56, 57 e 58, della legge 107/2015, concernenti l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di un Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), intende incrementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale per migliorare le competenze digitali degli studenti e per rendere la tecnologia digitale uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze e di nuovi ambienti di apprendimento, nel rispetto di:

a) pari opportunità di accesso e di frequenza, con particolare attenzione alle aree del territorio regionale più svantaggiate dal punto di vista infrastrutturale;

b) salute psico-fisica dei bambini, degli alunni e degli studenti, con specifica attenzione per coloro che vivono in condizioni di disagio e disabilità e per le relative famiglie, nonché del personale docente;

c) modalità avanzate di protezione dei dati personali con particolare riferimento alle peculiarità dei soggetti interessati.

(1)(4)

2. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, il Programma regionale per la scuola digitale, di durata triennale, avente a oggetto:

a) interventi relativi alla connettività e ai relativi servizi di rete regionali adeguati alle diverse tipologie di scuola;

b) interventi relativi al sostegno dell'innovazione metodologica e didattica riguardanti la scuola digitale presso le istituzioni scolastiche regionali;

c) interventi a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche per la digitalizzazione e la didattica a distanza;

c bis) interventi a sostegno dei dispositivi di rete, della dotazione tecnologica e informatica dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;

d) interventi relativi alla formazione degli operatori presso le scuole regionali a sostegno del ruolo attivo degli insegnanti e degli studenti nei processi di apprendimento e di costruzione delle conoscenze digitali nella didattica;

e)

( ABROGATA )

f)

( ABROGATA )

(2)(5)(6)(7)(8)

2 bis. Per le attività di cui al comma 2, lettera c) e c bis), l'Amministrazione regionale può avvalersi del supporto della società in house Insiel S.p.a. di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).

(3)(9)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019

Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019

Comma 2 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019

Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 40

(Accordi e Protocolli di intesa)

1. Al fine di giungere alla definizione del Programma di cui all'articolo 39, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi o protocolli di intesa con le scuole regionali singole o in reti, le Università regionali, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le società partecipate della Regione, e altri enti pubblici e istituzioni private aventi competenze in materia di scuola digitale. Gli schemi di accordo o protocollo di intesa sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.

2. Al fine di coordinare gli interventi regionali compresi nel Programma di cui all'articolo 39, comma 2, con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, con altri enti pubblici e con le società partecipate della Regione. Gli schemi di accordo sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.

Art. 40.1

(Modalità di attuazione degli interventi)

(1)

1. L'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39, comma 2, avviene:

a) nell'ambito dei progetti inseriti nell'Agenda digitale della Regione per lo sviluppo della banda larga e ultra larga per gli interventi di cui alla lettera a);

b) mediante convenzione con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e l'istituzione scolastica individuata dall'Ufficio scolastico regionale per gli interventi di cui alle lettere b) e d);

c) mediante l'emanazione di appositi bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, per gli interventi di cui alla lettera c);

d) mediante stanziamento annuale stabilito con legge finanziaria regionale per gli interventi di cui alla lettera c bis).

Note:

Articolo aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

CAPO VI bis

INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE SU TEMATICHE DI RILEVANTE INTERESSE IN AMBITO SCOLASTICO ED EDUCATIVO

Art. 40 bis

(Convenzioni)

(1)

1. Al fine di giungere alla realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo con particolare riferimento ai percorsi di scoperta imprenditoriale e del territorio, all'insegnamento delle lingue e alla eventuale sperimentazione di modelli di insegnamento plurilinguistici, individuate dal Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 33, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e con le scuole del sistema scolastico regionale in rete, anche in collaborazione con ARDIS, le Università regionali e con gli altri enti pubblici aventi comprovate competenze nelle aree tematiche oggetto della convenzione.

(2)(3)(4)

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, sono approvati gli schemi delle convenzioni di cui al comma 1 unitamente alle proposte progettuali. Gli schemi di convenzione contengono i termini di realizzazione degli interventi e l'individuazione delle risorse disponibili.

Note:

Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 3/2019

Comma 1 sostituito da art. 8, comma 9, L. R. 13/2019

Parole aggiunte al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 40 ter

(Convenzioni con le fondazioni bancarie e altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro)

(1)(2)

1. Al fine di potenziare l'offerta formativa delle scuole del sistema scolastico regionale e di favorire la realizzazione di interventi su tematiche di interesse in ambito scolastico ed educativo mediante un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e private, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le fondazioni bancarie regionali e con altri soggetti del territorio pubblici o privati senza scopo di lucro.

(3)

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, sono approvati gli schemi delle convenzioni di cui al comma 1 contenenti l'indicazione degli ambiti tematici e delle tipologie di interventi delle scuole singole o in rete da sostenere in maniera complementare e coordinata da parte dei sottoscrittori.

Note:

Articolo aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Rubrica dell'articolo modificata da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

CAPO VII

TEMPO INTEGRATO EXTRASCOLASTICO

Art. 41

(Tempo integrato extrascolastico)

(1)

1. Al fine di assicurare agli alunni e agli studenti una fruizione più ampia delle attività didattiche e un maggiore sviluppo delle competenze, la Regione sostiene il tempo integrato extrascolastico promosso dalle scuole primarie e secondarie di primo grado appartenenti al Sistema scolastico regionale, con priorità alle scuole situate in area montana.

(2)(3)

2. Sono beneficiari dei finanziamenti i Comuni sede di istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado che realizzano progetti promossi dalle scuole riguardanti il tempo integrato extrascolastico.

(4)(7)

3. I contributi sono destinati alla copertura delle spese relative ai servizi di assistenza da parte di personale adeguato, attività di potenziamento e recupero scolastico, laboratori di rinforzo delle competenze linguistiche, digitali e trasversali, iniziative di socializzazione ad alto valore educativo.

(5)(8)

3 bis. In sede di prima applicazione sono beneficiari i Comuni sede di istituzioni scolastiche con popolazione fino a 5.000 abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

(6)

Note:

Rubrica dell'articolo sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019

Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019

Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019

Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019

Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019

Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 3/2019

Parole aggiunte al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 42

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 3/2019

Art. 43

(Ammontare del contributo)

1. Il riparto dei contributi viene effettuato sulla base del numero degli alunni iscritti nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei Comuni beneficiari che realizzano attività integrative extrascolastiche.

(1)(2)

2. La Giunta regionale con propria deliberazione può disporre una riserva, non superiore al 25 per cento dello stanziamento di cui al comma 1, per ulteriori interventi nelle scuole montane. La riserva viene ripartita sulla base dei medesimi criteri del comma 1 limitatamente ai Comuni ricadenti in area montana.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 3/2019

Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 44

(Presentazione delle domande)

1. Le domande devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di istruzione entro il 30 settembre di ogni anno, a valere sull'anno scolastico successivo, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa.

(1)(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, L. R. 3/2019

Parole sostituite al comma 1 da art. 33, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 45

(Concessione e rendicontazione)

1. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui all'articolo 44.

2. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi.