Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

Art. 52 ter

(Tavolo di coordinamento)

(1)

1. Al fine di coordinare le azioni di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell'offerta formativa con le altre azioni regionali in materia di istruzione, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione. A tale tavolo partecipano gli Assessori regionali competenti in materia di formazione, di famiglia, di infrastrutture ed edilizia scolastica, di trasporto pubblico locale, di autonomie locali, di salute e politiche sociali e di sistemi informativi.

2. Il tavolo viene convocato dall'Assessore competente in materia di istruzione. Alle riunioni del tavolo di coordinamento partecipa l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e i rappresentanti degli ambiti scolastici. Possono partecipare altresì, su invito del Presidente, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 3/2019

Parole aggiunte al comma 2 da art. 37, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.